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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32406/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a omesso versamento della tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari). La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, ritenendo non dimostrata la notificazione dell'atto di appello e, quindi, preclusa la verifica della tempestiva costituzione in giudizio. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 22 e 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, 156 c.p.c. e 2699 c.c., per avere la CTR ritenuto necessaria la produzione della ricevuta di spedizione nonostante la data di spedizione fosse desumibile dall'avviso di ricevimento; 2) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente o insufficiente sulla ragione dell'inammissibilità malgrado il deposito dell'avviso di ricevimento; 3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice di appello rilevato d'ufficio la tardiva costituzione dell'appellante senza eccezione della controparte.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Viene cassata la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l'esame del merito dell'appello e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ritiene che, nel caso concreto, la documentazione prodotta consentisse di verificare sia la tempestiva spedizione del ricorso in appello sia la tempestiva costituzione, sicché l'inammissibilità dichiarata dalla CTR non reggeva.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l'appellante deve depositare, entro trenta giorni dalla proposizione, l'originale o copia dell'atto notificato unitamente alla ricevuta di spedizione; il mancato deposito dei documenti richiesti comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiama, per il giudizio di appello tributario, la disciplina dell'art. 22 sulla costituzione in giudizio dell'appellante e sui relativi adempimenti documentali.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per sostenere che eventuali irregolarità non avrebbero dovuto condurre automaticamente all'inammissibilità se lo scopo dell'atto risultava raggiunto.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova documentale della data di spedizione risultante dagli atti postali.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza di merito deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La decisione deve essere motivata con l'indicazione concisa dei motivi in fatto e in diritto della pronuncia.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo officioso di una questione deve rispettare il contraddittorio tra le parti.

  • art. 155, quinto comma, c.p.c.

    La Corte lo richiama per la proroga al primo giorno non festivo quando il termine scade di sabato.

  • art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263

    Disposizione richiamata quale fonte dell'aggiunta del quinto comma dell'art. 155 c.p.c.

  • art. 1, comma 1, lett. a, l. 31 agosto 2022, n. 130

    Viene indicato il nuovo assetto denominativo degli organi tributari di secondo grado, sostitutivi delle Commissioni tributarie regionali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello notificato a mezzo posta è ammissibile solo se, al momento della costituzione, risultano depositati i documenti idonei a provare tempestività della notificazione e della costituzione, secondo la funzione probatoria richiesta dalla legge.
  • La ricevuta di spedizione può essere surrogata dall'avviso di ricevimento soltanto quando la data di spedizione sia attestata dall'ufficio postale con timbro o stampigliatura meccanografica; in mancanza, la mera indicazione manuale della data non basta.
  • L'inammissibilità per omesso deposito dei documenti di spedizione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione della controparte, salvo eventuale rimessione in termini.
  • Se dagli atti risulta comunque con certezza che la spedizione e la costituzione sono avvenute entro i termini, la declaratoria di inammissibilità per difetto della sola ricevuta di spedizione non può reggere.
  • Quando il giudice di merito dichiara l'inammissibilità dell'appello senza confrontarsi con la documentazione prodotta a dimostrazione della tempestività, la decisione è censurabile per erronea applicazione delle norme processuali sul deposito e sulla prova della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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