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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23110/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU 2014 emesso nei confronti di un ente agrario, il cui ricorso di primo grado era stato respinto. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame per tardiva costituzione in giudizio: secondo i giudici tributari, il deposito telematico dell’appello non si era perfezionato con la sola ricevuta di "presa in carico" del sistema SIGIT del 7 ottobre 2020, ma richiedeva anche l’esito positivo dei controlli e l’iscrizione a ruolo, risultata solo con il successivo deposito del 28 luglio 2021. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul processo tributario telematico e delle regole sulle prove, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse la tempestività del deposito del 7 ottobre 2020 e che, comunque, dovesse essere concessa la rimessione in termini per errore scusabile; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutte le domande ed eccezioni formulate in appello. Ha inoltre chiesto la riunione ad altri ricorsi analoghi e la trattazione in pubblica udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia la necessità della riunione ad altri procedimenti sia la trattazione in pubblica udienza. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo: la sola ricevuta di presa in carico del SIGIT non prova il perfezionamento del deposito, perché il D.M. MEF 4 agosto 2015 prevede una procedura a formazione progressiva che si completa solo con l’iscrizione a ruolo e la disponibilità del numero di registro generale. Poiché l’iscrizione è avvenuta solo il 28 luglio 2021, a circa un anno dalla notificazione dell’atto, la costituzione è stata correttamente ritenuta tardiva. È stata altresì confermata l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, poiché la parte avrebbe dovuto verificare tempestivamente l’esito della trasmissione telematica nei giorni successivi, e non mesi dopo. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.l. n. 119/2018

    Richiamato come norma che ha introdotto la digitalizzazione del processo tributario e l’obbligo di utilizzo delle modalità telematiche per notifica e deposito degli atti.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    È indicato come la disposizione modificata per prevedere il deposito telematico esclusivo degli atti nel processo tributario.

  • artt. 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati in relazione alla sanzione di inammissibilità/improcedibilità connessa alla tardiva costituzione in giudizio nel processo tributario.

  • D.M. MEF 4 agosto 2015, art. 7

    La Corte lo interpreta nel senso che il deposito telematico si perfeziona solo con l’esito positivo della procedura SIGIT e l’iscrizione a ruolo; la ricevuta di presa in carico ha carattere provvisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della documentazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni di appello; motivo assorbito dal rigetto del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Ulteriore parametro di censura per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne ha dato atto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, la sola ricevuta di "presa in carico" del sistema non è sufficiente a provare il perfezionamento del deposito: occorre anche l’esito positivo dei controlli del sistema e l’iscrizione a ruolo con assegnazione del numero di registro generale.
  • La procedura di deposito telematico ha natura progressiva e il deposito si considera avvenuto solo al consolidarsi dell’intero iter previsto dalle specifiche tecniche; finché ciò non accade, l’atto non può ritenersi ritualmente depositato.
  • La rimessione in termini per errore scusabile non è concedibile quando la parte, ricevuta una prima attestazione provvisoria, ometta di verificare tempestivamente l’esito della trasmissione nei tempi ragionevolmente richiesti dal sistema telematico.
  • In presenza di un sistema che assicura l’esito della procedura entro un termine breve, grava sulla parte l’onere di attivarsi prontamente per controllare la riuscita del deposito, non potendo invocare la propria inerzia per superare la tardività.
  • Quando la decisione di merito è corretta sulla tardiva costituzione o sull’improcedibilità dell’appello, restano assorbite le ulteriori censure relative all’omessa pronuncia su altre questioni.
  • Nel giudizio di cassazione la riunione di ricorsi connessi può essere disposta in funzione di economia processuale, ma non è obbligatoria quando la trattazione congiunta sia incompatibile con esigenze di speditezza o con lo stato dei diversi procedimenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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