Cassazione Civile, Ordinanza n. 06540/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato il 26 luglio 2018 a una dirigente di una società del settore assicurativo, nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo e di un progetto di fusione per incorporazione. La lavoratrice contestava la legittimità del recesso, sostenendo tra l’altro che il licenziamento fosse già coperto da giudicato interno nella parte in cui il primo giudice ne aveva affermato l’illegittimità per violazione dell’art. 2112 c.c.; che non sussistessero i presupposti della giustificatezza perché le mansioni erano state redistribuite ad altri soggetti del gruppo; che il datore non potesse fondare il recesso su una fusione non ancora perfezionata o su eventi futuri e incerti; che dovesse operare un obbligo di repêchage; che la retribuzione utile per il trattamento speciale di risoluzione e per il TFR fosse stata sottostimata; e che, comunque, non potessero esserle poste a carico spese di lite pur essendo parzialmente vittoriosa nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi relativi alla legittimità del licenziamento, alla nozione di giustificatezza del recesso dirigenziale, al preteso giudicato interno, al repêchage e alla determinazione della retribuzione utile. Ha invece accolto il motivo sulle spese di lite, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e decidendo nel merito. Ha quindi ritenuto illegittima la condanna della lavoratrice soccombente solo parzialmente a rifondere parte delle spese della controparte, disponendo la compensazione integrale delle spese di merito e la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione al dedotto giudicato interno, ma escluso che vi fosse una violazione decisiva, poiché l'impugnazione di merito aveva investito l'intera questione della giustificatezza del recesso
evocato dalla ricorrente sul tema del giudicato interno, ma non ritenuto violato
richiamato nel primo motivo in relazione ai limiti del devolutum
richiamato nel primo motivo in relazione ai limiti del devolutum
richiamato nel primo motivo in relazione al rito e al dedotto giudicato
richiamato come parametro del divieto di licenziamento connesso al trasferimento/fusione d'azienda; la Corte ha ritenuto che la questione fosse comunque devoluta al giudice d'appello e non decisiva per l'accoglimento del ricorso, oltre a ribadire che nel caso concreto il recesso era stato valutato in rapporto alla riorganizzazione aziendale
artt. 30 e 35 CCNL imprese di assicurazione e personale dirigente 02/07/2018
invocati per sostenere una nozione più restrittiva di giustificatezza del licenziamento; la Corte ha ribadito che per il dirigente la giustificatezza non coincide con il giustificato motivo oggettivo ex L. n. 604/1966
richiamato come canone di correttezza e buona fede nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento dirigenziale
richiamato come canone di correttezza e buona fede nel giudizio sulla giustificatezza del licenziamento dirigenziale
richiamato nei motivi di ricorso come criterio ermeneutico del contratto collettivo
richiamato nei motivi di ricorso come criterio ermeneutico del contratto collettivo
richiamato nei motivi di ricorso come criterio ermeneutico del contratto collettivo
richiamato nel sesto motivo, in tema di obblighi di repêchage e disciplina negoziale
richiamato in relazione alla non contestazione dei fatti e al valore della condotta processuale delle parti; il principio opera sui fatti storici, non sulle conclusioni ermeneutiche
richiamato nel settimo motivo sul tema della contestazione delle componenti retributive
richiamato per la determinazione della base retributiva utile al TFR
richiamato per la determinazione della base retributiva utile al trattamento di fine rapporto
art. 37 CCNL imprese di assicurazione e personale dirigente
richiamato per individuare la retribuzione utile ai fini del trattamento speciale di risoluzione
richiamato in tema di regola della soccombenza e spese di lite
richiamato in tema di compensazione delle spese; la Corte ha affermato che, in caso di accoglimento parziale della domanda, la parte parzialmente vittoriosa non può essere comunque condannata a rifondere in parte le spese della controparte salvo ipotesi eccezionali
utilizzato per decidere nel merito, senza rinvio, sul capo delle spese
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento del principio di economia processuale e ragionevole durata del processo
art. 24 Cost.
richiamato nella motivazione sulle spese, in relazione alla tutela giurisdizionale
art. 41 Cost.
richiamato per bilanciare la giustificatezza del recesso dirigenziale con la libertà di iniziativa economica
L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3
richiamati per escludere l'applicabilità al dirigente della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ordinari
Massime di principio
- Nel licenziamento del dirigente, la nozione di giustificatezza fissata dalla contrattazione collettiva non coincide con il giustificato motivo oggettivo della L. n. 604 del 1966: il datore conserva un ampio margine di scelta organizzativa, purché non agisca in modo arbitrario, pretestuoso o persecutorio.
- In caso di recesso del dirigente per riorganizzazione aziendale, non opera in via generale un obbligo di repêchage, perché tale profilo è incompatibile con la posizione dirigenziale e con il regime di libera recedibilità, salvo che il licenziamento sia fondato su ragioni abusive o contrarie a buona fede.
- La verifica della giustificatezza del licenziamento dirigenziale e dell'effettività delle ragioni addotte è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle circostanze concrete sotto la veste della violazione di legge.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione non investiti dall'impugnazione; non passano in giudicato singole affermazioni motivazionali isolate, ma soltanto la sequenza logico-giuridica che regge il decisum.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non le valutazioni giuridiche o ermeneutiche sulla loro rilevanza o sul valore dei documenti.
- In caso di accoglimento solo parziale della domanda, la parte che risulti comunque vittoriosa su una parte sostanziale delle pretese non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese della controparte, salvo le ipotesi eccezionali previste dall'ordinamento; è invece consentita la compensazione totale o parziale delle spese.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., anche sulla regolazione delle spese processuali.
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