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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06495/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, già assunto a tempo determinato presso la Regione Puglia come operaio specializzato e poi transitato alle dipendenze dell'agenzia regionale con inquadramento nel IV livello del CCNL degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, ha chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento nel V livello. La domanda era fondata sull'assunto che, in un precedente giudizio relativo al rapporto con la Regione Puglia, fosse già stato accertato con sentenza passata in giudicato il diritto al V livello per le mansioni superiori svolte, e che tale accertamento dovesse valere anche nel rapporto con il nuovo ente, che egli qualificava come prosecuzione o distacco del precedente rapporto. La Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo non provato che, al momento del passaggio all'agenzia, il lavoratore si trovasse nella stessa situazione fattuale oggetto del giudicato, ossia non risultava che fosse un dipendente di ruolo transitato per distacco con conservazione del trattamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo l'erroneità dell'esclusione di rilevanza del precedente inquadramento superiore; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. nonché degli artt. 1362-1369 c.c., insistendo sulla violazione del giudicato esterno e sull'immutabilità della posizione inquadramentale acquisita in ragione del preteso distacco dalla Regione all'agenzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché strettamente connessi. Ha rilevato che la sentenza invocata come giudicato riguardava un rapporto di lavoro a tempo determinato con la Regione Puglia, con accertamenti riferiti a periodi anteriori, e non provava la continuità del rapporto né la sussistenza, al momento del passaggio all'agenzia, di una posizione di ruolo o di distacco idonea a conservare automaticamente l'inquadramento superiore. Pertanto, la pretesa al V livello presso il nuovo datore di lavoro richiedeva una specifica allegazione e prova delle mansioni concretamente svolte nel rapporto con l'agenzia, oneri che il lavoratore non aveva assolto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Il superiore inquadramento presuppone l'effettivo svolgimento di mansioni superiori nel rapporto di lavoro di cui si chiede il riconoscimento; un precedente accertamento riferito a diverso rapporto non basta senza prova della situazione concreta nel nuovo rapporto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo entro i limiti oggettivi e soggettivi dell'accertamento già compiuto; non opera automaticamente su un rapporto diverso se manca identità della situazione fattuale rilevante.

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della sentenza copre quanto deciso nei limiti del giudizio in cui si è formato il giudicato, non potendo estendersi oltre i fatti e il rapporto in esso accertati.

  • artt. 1362-1369 c.c.

    Le censure interpretative del ricorrente non hanno scalfito l'accertamento di merito sulla reale natura del passaggio alla nuova agenzia e sulla mancanza di elementi decisivi per estendere il precedente giudicato.

  • art. 12 l. R. n. 3/2010

    La disposizione è richiamata per evidenziare che l'agenzia si è limitata ad attingere da elenchi di operai assunti a tempo determinato dalla Regione, circostanza incompatibile con l'assunto di un automatico transito conservativo del precedente inquadramento.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    La norma non è stata utilmente invocata nel caso concreto perché il ricorrente non aveva dedotto il diverso presupposto del transito da ruolo a ruolo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di mansioni superiori e del corrispondente inquadramento deve essere provato con riferimento al rapporto di lavoro per il quale il beneficio è richiesto; il richiamo a un precedente giudizio favorevole non esonera dall'onere di dimostrare le mansioni concretamente svolte nel nuovo rapporto.
  • Il giudicato esterno non può essere esteso oltre la specifica situazione fattuale e giuridica accertata nella precedente controversia: occorre identità della questione decisa e dei presupposti di fatto rilevanti.
  • Quando il lavoratore affermi la continuità tra due rapporti o un transito conservativo, deve fornire elementi specifici che dimostrino la permanenza della medesima posizione soggettiva e delle medesime mansioni; in difetto, l'inquadramento va valutato autonomamente nel nuovo rapporto.
  • La mera allegazione dell'esistenza di una pronuncia passata in giudicato non basta a fondare il diritto al superiore livello se il nuovo datore di lavoro non era parte del precedente giudizio o se il fatto costitutivo del diritto non risulta identico.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione del giudicato è infondata quando il giudice di merito abbia accertato l'assenza dei presupposti fattuali necessari per l'estensione dell'efficacia della precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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