Cassazione Civile, Ordinanza n. 06491/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un dipendente. In primo grado il giudice aveva rigettato la domanda del lavoratore, ma la Corte d'appello, in parziale accoglimento del reclamo, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo che, dalle prove raccolte, il lavoratore svolgesse non solo mansioni di magazziniere ma anche mansioni di smistamento posta insieme ad altri dipendenti fungibili; perciò, in caso di riduzione del personale omogeneo, la società avrebbe dovuto effettuare una comparazione tra posizioni equivalenti e, inoltre, avrebbe violato l'obbligo di repechage, poiché alcune mansioni svolte dal dipendente sarebbero poi state affidate a un nuovo assunto. La Corte territoriale aveva anche applicato la tutela obbligatoria, ordinando la riassunzione o, in alternativa, il risarcimento pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 3 L. 604/1966 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato il lavoratore comparabile ad altri postini professionali, nonostante le mansioni di postino fossero solo occasionali e non professionali; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe trascurato le risultanze istruttorie che dimostrerebbero l'impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni; (3) violazione degli artt. 8 L. 604/1966, 18 St. lav. e 115 c.p.c. in tema di determinazione della retribuzione globale di fatto, contestando l'importo utilizzato dalla Corte ai fini della tutela risarcitoria e l'asserita non contestazione di tale somma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, sotto l'apparenza di censure di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un diverso apprezzamento dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la censura contestava in realtà l'accertamento della fungibilità delle mansioni e della necessità di comparazione tra lavoratori; quanto al secondo, non veniva indicato un vero fatto storico decisivo, ma solo una diversa lettura complessiva delle prove. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la valutazione della non contestazione dell'ultima retribuzione globale di fatto è riservata al giudice di merito; inoltre, la ricorrente non aveva specificamente dedotto di aver tempestivamente contestato la somma né chiarito in che termini la documentazione prodotta imponesse una diversa quantificazione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento deve essere valutato anche alla luce dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore e, nei casi di personale fungibile, dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta del dipendente da licenziare.
La scelta del lavoratore da licenziare, tra più soggetti fungibili, deve avvenire secondo correttezza.
I principi di buona fede e correttezza devono guidare l'esecuzione del rapporto e quindi anche la gestione del recesso per esigenze organizzative.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per richiedere una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non bastano contestazioni generiche sulle risultanze istruttorie.
Il ricorrente deve indicare in modo specifico il fatto storico, il dato da cui risulti, il momento della sua deduzione nel processo e la sua decisività.
La valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale denunciabile.
La tutela obbligatoria è stata applicata dalla Corte territoriale per determinare la reintegrazione/riassunzione o l'indennizzo sostitutivo.
Richiamato per escludere il regime di tutela reale in assenza del requisito dimensionale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando il motivo si traduce nella riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve dimostrare non solo la ragione organizzativa, ma anche il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede nella selezione del lavoratore da licenziare e l'eventuale impossibilità di ricollocazione.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame di fatto in una richiesta di riesame del merito e delle prove; la doglianza è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
- L'omesso esame rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico specifico, non una generica critica alle risultanze istruttorie o alle argomentazioni difensive.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è un apprezzamento riservato al giudice di merito; in sede di legittimità può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi ancora denunciabili.
- Chi impugna la quantificazione della retribuzione o di un'altra base di calcolo deve indicare in modo puntuale la contestazione svolta nel merito e spiegare quale diversa risultanza documentale imponesse un importo differente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06468/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06469/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06470/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06495/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06507/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →