Cassazione Civile, Ordinanza n. 06468/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a una dipendente per asserita assenza ingiustificata e utilizzo improprio di permessi ex L. 104/1992 destinati all’assistenza dei genitori disabili, in alcune giornate di giugno e luglio 2016. I giudici di merito avevano ritenuto provato che, nelle ore coperte dai permessi, la lavoratrice non avesse prestato assistenza in modo rilevante e significativo, dedicandosi ad altre attività, e avevano confermato la giusta causa del recesso. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione della L. 104/1992, dell’art. 24 Cost. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che le attività svolte fossero comunque connesse all’assistenza e che non fossero stati ammessi ulteriori testimoni; 2) violazione degli artt. 2, 3 e 4 L. 300/1970, assumendo l’illegittimità dei controlli tramite agenzia investigativa perché diretti a verificare la prestazione lavorativa; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla presunta inattendibilità della lettera anonima e alle testimonianze raccolte; 4) violazione dell’art. 7 L. 300/1970 e dell’art. 24 Cost. per mancata consegna della documentazione necessaria alla difesa; 5) violazione dell’art. 7 L. 300/1970, dell’art. 2119 c.c. e del CCNL per sproporzione della sanzione e insussistenza di un danno o di un illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a un riesame del materiale probatorio; ha confermato la correttezza della sentenza impugnata sul punto decisivo dell’uso improprio dei permessi ex L. 104/1992, qualificato come comportamento abusivo e grave violazione dei doveri di buona fede e correttezza, idoneo a integrare giusta causa di licenziamento. Ha inoltre reputato legittimi i controlli investigativi, perché finalizzati ad accertare un possibile abuso dei permessi e non la mera prestazione lavorativa; ha dichiarato inammissibili le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la doppia conforme; e ha escluso la violazione dell’art. 7 L. 300/1970, osservando che la banca aveva specificato gli addebiti e messo a disposizione la documentazione rilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 104/1992, art. 33
I permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile devono essere utilizzati in relazione diretta con l’esigenza assistenziale per cui sono riconosciuti; l’uso per finalità estranee integra abuso e può fondare giusta causa di licenziamento.
L. 300/1970, art. 2
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità dei controlli, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché i controlli investigativi erano diretti ad accertare condotte potenzialmente fraudolente.
L. 300/1970, art. 3
Norma evocata dalla ricorrente in tema di controlli a distanza; la Corte ha confermato la legittimità degli accertamenti investigativi nei limiti in cui non mirano a controllare la mera prestazione lavorativa.
L. 300/1970, art. 4
Norma evocata dalla ricorrente; la Corte ha escluso che il caso integrasse un controllo illecito sulla prestazione, trattandosi di verifica di possibili comportamenti abusivi.
L. 300/1970, art. 7
Nel procedimento disciplinare non sussiste un obbligo generale di consegna di tutta la documentazione aziendale, salvo che essa sia necessaria per consentire una difesa effettiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatto il diritto di difesa.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso che fosse stato violato, ritenendo che la contestazione e la documentazione resa disponibile fossero sufficienti.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha considerato la censura come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
art. 360 c.p.c., n. 3
Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che alcuni motivi celavano in realtà richieste di nuova valutazione dei fatti.
art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibile sia perché in presenza di doppia conforme, sia perché diretto a sollecitare un riesame del compendio istruttorio.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 2119 c.c.
La Corte ha ritenuto che l’uso improprio dei permessi, per la sua gravità e per la lesione del vincolo fiduciario, sia idoneo a integrare giusta causa di recesso.
art. 1175 c.c.
La condotta del lavoratore è stata qualificata come violazione dei doveri di correttezza nell’esecuzione del contratto.
art. 1375 c.c.
La condotta è stata ritenuta lesiva del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’utilizzo dei permessi retribuiti concessi per l’assistenza a un familiare disabile deve essere coerente con la finalità assistenziale del beneficio; l’impiego per attività estranee, ove accertato in concreto, integra un abuso del diritto e può costituire giusta causa di licenziamento.
- La verifica in concreto dell’eventuale uso abusivo dei permessi ex L. 104/1992 appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
- I controlli investigativi del datore di lavoro sono legittimi quando non mirano a verificare la mera esecuzione della prestazione lavorativa, ma ad accertare condotte illecite o fraudolente del dipendente, inclusi gli abusi nell’uso di permessi protetti.
- Nel procedimento disciplinare l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori non impone la consegna indiscriminata di tutta la documentazione aziendale; è sufficiente che il lavoratore riceva una contestazione chiara e disponga dei documenti necessari per difendersi, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e se la censura tende a rivalutare documenti o testimonianze.
- La sproporzione della sanzione disciplinare rispetto all’addebito è questione di merito; in cassazione è censurabile solo per radicale assenza o insanabile anomalia della motivazione, non per la mera richiesta di una diversa ponderazione degli elementi fattuali.
- La violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro può fondare la rottura del vincolo fiduciario e, nei casi gravi, la giusta causa di licenziamento.
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