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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06468/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a una dipendente per asserita assenza ingiustificata e utilizzo improprio di permessi ex L. 104/1992 destinati all’assistenza dei genitori disabili, in alcune giornate di giugno e luglio 2016. I giudici di merito avevano ritenuto provato che, nelle ore coperte dai permessi, la lavoratrice non avesse prestato assistenza in modo rilevante e significativo, dedicandosi ad altre attività, e avevano confermato la giusta causa del recesso. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione della L. 104/1992, dell’art. 24 Cost. e degli artt. 115-116 c.p.c., sostenendo che le attività svolte fossero comunque connesse all’assistenza e che non fossero stati ammessi ulteriori testimoni; 2) violazione degli artt. 2, 3 e 4 L. 300/1970, assumendo l’illegittimità dei controlli tramite agenzia investigativa perché diretti a verificare la prestazione lavorativa; 3) omesso esame di fatti decisivi in relazione alla presunta inattendibilità della lettera anonima e alle testimonianze raccolte; 4) violazione dell’art. 7 L. 300/1970 e dell’art. 24 Cost. per mancata consegna della documentazione necessaria alla difesa; 5) violazione dell’art. 7 L. 300/1970, dell’art. 2119 c.c. e del CCNL per sproporzione della sanzione e insussistenza di un danno o di un illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e a un riesame del materiale probatorio; ha confermato la correttezza della sentenza impugnata sul punto decisivo dell’uso improprio dei permessi ex L. 104/1992, qualificato come comportamento abusivo e grave violazione dei doveri di buona fede e correttezza, idoneo a integrare giusta causa di licenziamento. Ha inoltre reputato legittimi i controlli investigativi, perché finalizzati ad accertare un possibile abuso dei permessi e non la mera prestazione lavorativa; ha dichiarato inammissibili le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la doppia conforme; e ha escluso la violazione dell’art. 7 L. 300/1970, osservando che la banca aveva specificato gli addebiti e messo a disposizione la documentazione rilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 104/1992, art. 33

    I permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile devono essere utilizzati in relazione diretta con l’esigenza assistenziale per cui sono riconosciuti; l’uso per finalità estranee integra abuso e può fondare giusta causa di licenziamento.

  • L. 300/1970, art. 2

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità dei controlli, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché i controlli investigativi erano diretti ad accertare condotte potenzialmente fraudolente.

  • L. 300/1970, art. 3

    Norma evocata dalla ricorrente in tema di controlli a distanza; la Corte ha confermato la legittimità degli accertamenti investigativi nei limiti in cui non mirano a controllare la mera prestazione lavorativa.

  • L. 300/1970, art. 4

    Norma evocata dalla ricorrente; la Corte ha escluso che il caso integrasse un controllo illecito sulla prestazione, trattandosi di verifica di possibili comportamenti abusivi.

  • L. 300/1970, art. 7

    Nel procedimento disciplinare non sussiste un obbligo generale di consegna di tutta la documentazione aziendale, salvo che essa sia necessaria per consentire una difesa effettiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatto il diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso che fosse stato violato, ritenendo che la contestazione e la documentazione resa disponibile fossero sufficienti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha considerato la censura come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Utilizzato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che alcuni motivi celavano in realtà richieste di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibile sia perché in presenza di doppia conforme, sia perché diretto a sollecitare un riesame del compendio istruttorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 2119 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l’uso improprio dei permessi, per la sua gravità e per la lesione del vincolo fiduciario, sia idoneo a integrare giusta causa di recesso.

  • art. 1175 c.c.

    La condotta del lavoratore è stata qualificata come violazione dei doveri di correttezza nell’esecuzione del contratto.

  • art. 1375 c.c.

    La condotta è stata ritenuta lesiva del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’utilizzo dei permessi retribuiti concessi per l’assistenza a un familiare disabile deve essere coerente con la finalità assistenziale del beneficio; l’impiego per attività estranee, ove accertato in concreto, integra un abuso del diritto e può costituire giusta causa di licenziamento.
  • La verifica in concreto dell’eventuale uso abusivo dei permessi ex L. 104/1992 appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove.
  • I controlli investigativi del datore di lavoro sono legittimi quando non mirano a verificare la mera esecuzione della prestazione lavorativa, ma ad accertare condotte illecite o fraudolente del dipendente, inclusi gli abusi nell’uso di permessi protetti.
  • Nel procedimento disciplinare l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori non impone la consegna indiscriminata di tutta la documentazione aziendale; è sufficiente che il lavoratore riceva una contestazione chiara e disponga dei documenti necessari per difendersi, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e se la censura tende a rivalutare documenti o testimonianze.
  • La sproporzione della sanzione disciplinare rispetto all’addebito è questione di merito; in cassazione è censurabile solo per radicale assenza o insanabile anomalia della motivazione, non per la mera richiesta di una diversa ponderazione degli elementi fattuali.
  • La violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro può fondare la rottura del vincolo fiduciario e, nei casi gravi, la giusta causa di licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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