Cassazione Civile, Ordinanza n. 06507/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente del Corpo Forestale dello Stato aveva chiesto il riconoscimento del diritto a essere inquadrato nel livello D1 del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con conseguente trattamento economico più favorevole, sostenendo che il suo profilo di provenienza fosse equivalente a quello regionale rivendicato. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo applicabile la disciplina regionale sopravvenuta del 2007 e la relativa tabella di equiparazione, che collocava la qualifica corrispondente in categoria C. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul transito e sull'inquadramento, sostenendo l'immediata applicabilità della normativa originaria e non della legge regionale successiva; 2) violazione delle norme che imponevano il mantenimento dell'anzianità e dello status giuridico ed economico già posseduto al momento del passaggio; 3) violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità della retribuzione e buon andamento, lamentando che l'anzianità e le mansioni svolte fossero state erroneamente valutate. La controversia riguardava quindi la corretta base normativa per l'inquadramento del personale transitato a domanda dal Corpo Forestale dello Stato a quello regionale siciliano.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'inquadramento del personale transitato dovesse essere effettuato sulla base della disciplina vigente al momento in cui il passaggio era stato autorizzato e si era perfezionato, cioè sulla base della L. n. 36/2004 e della L.R. n. 9/2006, con valorizzazione dei criteri dell'art. 5 L.R. n. 10/2000 e dei D.P. Reg. nn. 9 e 10 del 2001, e non sulla base della normativa sopravvenuta del 2007. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio affermato e per la regolazione delle spese. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
L. n. 36/2004, art. 4, comma 7
ha previsto la possibilità per il personale del Corpo forestale dello Stato di chiedere il transito, a domanda, nei ruoli dei servizi tecnici forestali regionali, rimettendo i criteri di trasferimento a un successivo provvedimento attuativo
D.M. 5 luglio 2005, art. 3
regolava i criteri del passaggio del personale statale nei ruoli regionali, ma non è stato ritenuto fondamento per applicare una disciplina sopravvenuta in senso retroattivo
L.R. n. 9/2006, art. 10, comma 9
autorizzava l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato nei posti vacanti del ruolo regionale, nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle possedute
L.R. n. 9/2006, art. 4, comma 7
imponeva che lo stato giuridico ed economico del personale inquadrato fosse disciplinato dalle norme regionali del Corpo forestale, facendo salvo lo stato giuridico ed economico posseduto alla data dell'inquadramento
L.R. n. 10/2000, art. 5
costituiva, insieme ai D.P. Reg. del 2001, il parametro vigente per il primo inquadramento del personale regionale e per la individuazione delle corrispondenze professionali
D.P. Reg. n. 9 del 22 giugno 2001
ha stabilito criteri di classificazione e inquadramento del personale regionale in categorie, rilevanti per individuare il profilo corrispondente
D.P. Reg. n. 10 del 22 giugno 2001
ha concorso a disciplinare la classificazione del personale regionale e i criteri di inquadramento rilevanti per il transito
L.R. n. 4/2007, art. 1, comma 8
norma sopravvenuta che non poteva essere applicata retroattivamente a un passaggio già perfezionato
D.P. Reg. del 20 aprile 2007, art. 40
conteneva una tabella equiparativa successiva, ritenuta non utilizzabile per regolare retroattivamente il transito già avvenuto
art. 3 Cost.
dedotto dal ricorrente come parametro di censura, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti
art. 36 Cost.
dedotto dal ricorrente come parametro di censura, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti
art. 97 Cost.
dedotto dal ricorrente come parametro di censura, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per recepire la motivazione di precedenti conformi della Corte
Massime di principio
- Nel passaggio a domanda del personale da un'amministrazione statale a una regionale, l'inquadramento deve essere effettuato secondo la disciplina vigente al momento in cui il transito è autorizzato e si perfeziona, non secondo normative regionali sopravvenute.
- Se la legge applicabile prevede la conservazione dello stato giuridico ed economico del dipendente e l'individuazione del profilo corrispondente, la corrispondenza tra qualifiche va ricercata sulla base delle declaratorie e dei criteri già vigenti, non di tabelle o regole introdotte successivamente.
- Una disciplina sopravvenuta non può essere utilizzata in via retroattiva per modificare l'inquadramento già maturato dal personale transitato, salvo un'espressa previsione normativa in tal senso.
- Quando il giudice di merito applica una norma successiva anziché quella vigente al momento del perfezionamento del passaggio, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al corretto criterio temporale.
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