Cassazione Civile, Ordinanza n. 06470/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall’opposizione proposta avverso un atto di diffida e un verbale di accertamento con cui l’INPS richiedeva il pagamento di contributi omessi in danno di alcuni lavoratori. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma la Corte d’appello, dopo avere ammesso prove orali prima rigettate, ha riformato la decisione e rigettato l’opposizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illegittima la decadenza dell’INPS dalla prova per testi, perché il termine assegnato dal primo giudice per riformulare i capitoli di prova sarebbe dovuto essere quello di cinque giorni previsto dall’art. 420, comma 6, c.p.c., e non un termine diverso; 2) omesso esame della censura di genericità del verbale di accertamento, che secondo il ricorrente avrebbe elencato in modo generico le fonti dell’ispezione senza indicare l’elemento decisivo posto a base degli addebiti; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte d’appello aderito acriticamente alle risultanze ispettive nonostante la pretesa decadenza dell’INPS dalla prova e l’asserita inutilizzabilità delle testimonianze poi ammesse in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che nel rito del lavoro l’irregolarità della capitolazione testimoniale può essere sanata dal giudice mediante assegnazione di un termine per riformulare i capitoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 421 e 420 c.p.c., con applicazione del termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza; ha aggiunto che, se il giudice di primo grado ha illegittimamente dichiarato una decadenza, il giudice d’appello deve riconsiderare l’istanza istruttoria e, se ne ricorrono i presupposti, ammettere la prova. Da ciò è conseguito l’assorbimento del terzo motivo, che presupponeva l’esistenza di una decadenza dell’INPS dalla prova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il verbale di accertamento contestato non era stato trascritto nel ricorso né adeguatamente localizzato nel fascicolo, in violazione dell’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel rito del lavoro, il giudice può assegnare un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per sanare irregolarità della prova testimoniale; il termine è perentorio e la decadenza opera solo in caso di mancato rispetto.
Attribuisce al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi e consente di assegnare alle parti un termine per rimediare a irregolarità della capitolazione testimoniale; il meccanismo si coordina con il termine perentorio previsto dall’art. 420, comma 6, c.p.c.
In appello il giudice, riscontrata l’illegittimità della decadenza dalla prova, deve provvedere sull’istanza istruttoria e, se del caso, ammettere e disporre l’assunzione della prova.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’adesione del giudice alle risultanze ispettive; il motivo è però rimasto assorbito per l’infondatezza della premessa sulla decadenza probatoria.
Invocato per lamentare la pretesa utilizzazione acritica delle risultanze del verbale ispettivo; censura assorbita dalla reiezione del primo motivo.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il contenuto dell’atto impugnato e localizzarlo nel fascicolo; la mancata trascrizione/localizzazione del verbale di accertamento determina inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, una carenza formale nella deduzione della prova testimoniale non comporta automaticamente decadenza: se i fatti sono stati tempestivamente allegati, il giudice può e deve assegnare un termine per sanare l’irregolarità, applicando il termine perentorio di cui all’art. 420, comma 6, c.p.c.
- L’illegittima dichiarazione di decadenza dalla prova in primo grado non consuma il potere del giudice d’appello di esaminare l’istanza istruttoria e, se ne ricorrono i presupposti, di ammettere la prova e disporne l’assunzione.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe il contenuto o la genericità di un atto processuale o istruttorio deve essere autosufficiente: il documento deve essere trascritto, almeno per la parte rilevante, e deve esserne indicata l’esatta collocazione nel fascicolo.
- La doglianza che presuppone l’esistenza di una decadenza probatoria o di un vizio processuale a monte cade se tale presupposto è escluso dal giudice di legittimità.
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