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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06469/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un autista al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti con mezzo proprio tra la sede di lavoro originaria di Rovereto e un piazzale aziendale più lontano a Sommacampagna, dove il dipendente veniva di volta in volta comandato a presentarsi su direttiva aziendale. La corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al rimborso ex art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, ritenendo che lo spostamento fosse imposto nell'interesse aziendale e che l'accordo sindacale aziendale del 2014 non disciplinasse quel rimborso, ma solo un compenso forfettario per il tempo di viaggio, trattato anche come straordinario. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme su orario di lavoro per avere qualificato come lavoro il tempo di spostamento; 2) falsa applicazione dell'art. 28 CCNL, sostenendo che l'indennità spetterebbe solo a chi usi il mezzo proprio per eseguire la prestazione e non per recarsi sul luogo di lavoro; 3) e 4) violazione delle norme sull'ermeneutica contrattuale e dell'autonomia collettiva, per avere escluso l'efficacia regolativa dell'accordo aziendale del 2014 e per avere ritenuto prevalente il CCNL; 5) in via subordinata, falsa applicazione delle norme contrattuali per escludere che l'accordo aziendale fosse un accordo di forfettizzazione previsto dal CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi decisiva fosse l'applicazione dell'art. 28 del CCNL, che prevede l'indennità di uso di mezzo di trasporto per il lavoratore che usa un mezzo di trasporto; la corte territoriale aveva plausibilmente ricondotto a tale previsione il caso del dipendente comandato a presentarsi in un luogo diverso dalla sede concordata, usando il proprio mezzo per un tragitto imposto nell'interesse aziendale. La censura sull'orario di lavoro è stata considerata non decisiva, perché anche prescindendo dalla qualificazione del tempo di viaggio come orario di lavoro restava ferma la spettanza dell'indennità. I motivi relativi all'accordo aziendale del 2014 sono stati ritenuti inammissibili o comunque non idonei a scalfire l'accertamento di fatto del giudice di merito sull'interpretazione della volontà negoziale, risolvendosi nella richiesta di una diversa lettura del testo contrattuale. La società è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 1, d.lgs. n. 66 del 2003

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del tempo di spostamento come orario di lavoro

  • art. 3, d.lgs. n. 34 del 2007

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulle regole del tempo di lavoro

  • art. 11 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro

  • art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    la Corte lo interpreta nel senso che l'indennità di uso di mezzo di trasporto spetta al lavoratore che usa un mezzo di trasporto anche quando sia comandato, su direttiva aziendale e nell'interesse aziendale, a raggiungere un diverso luogo di lavoro rispetto alla sede originaria

  • artt. 1362 c.c.

    richiamati per censurare l'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del negozio è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici

  • artt. 1363 c.c.

    richiamati per la medesima censura interpretativa del contratto collettivo aziendale

  • artt. 38 e 40 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    invocati per sostenere la regolamentazione a livello aziendale della fattispecie e dell'accordo di forfettizzazione

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per affermare l'autonomia contrattuale collettiva aziendale

  • art. 2077 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il rapporto tra contratto collettivo nazionale e accordo aziendale

  • art. 10 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

    richiamato in via subordinata nella censura sull'accordo di forfettizzazione

  • art. 432 c.p.c.

    utilizzato dalla corte territoriale per liquidare il credito in via equitativa/parametrica sulla base delle tabelle chilometriche ACI

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando una clausola collettiva attribuisce un'indennità al lavoratore che "usa un mezzo di trasporto", la sua applicazione può estendersi anche all'ipotesi in cui il mezzo proprio sia impiegato per raggiungere, su direttiva aziendale e nell'interesse del datore di lavoro, un luogo di lavoro diverso da quello originariamente pattuito, se il testo non limita espressamente il beneficio alla sola esecuzione materiale della prestazione.
  • La censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del contratto collettivo o dell'accordo sindacale rispetto a quella accolta dal giudice di merito non è idonea a ottenere la cassazione, poiché l'interpretazione della volontà negoziale è un accertamento di fatto sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per illogicità nei limiti consentiti.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura che investa soltanto un profilo non decisivo della motivazione non può condurre alla cassazione.
  • L'esclusione di un accordo aziendale quale fonte regolatrice del diritto controverso richiede una censura specifica e decisiva dell'interpretazione data dal giudice di merito; non è sufficiente invocare in astratto l'autonomia contrattuale o il rapporto tra livelli di contrattazione senza scardinare l'accertamento interpretativo compiuto in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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