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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12616/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio la controparte chiedendo, in via principale, di accertare la simulazione dell'intestazione alla convenuta di un lotto di terreno, così da escludere l'accessione ex art. 934 c.c. della villa che egli assumeva di avervi costruito. In via subordinata, per l'ipotesi di mancato accertamento della simulazione della compravendita del fondo, domandava l'indennizzo ex art. 936 c.c. per il valore dei materiali e della manodopera impiegati, ovvero per l'aumento di valore apportato al terreno. Il Tribunale rigettava tutte le domande e la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo censurava la decisione di merito per violazione degli artt. 1414, comma 2, e 2725 c.c., assumendo che la simulazione della compravendita del terreno fosse stata illegittimamente esclusa per difetto di controdichiarazione scritta; con il secondo lamentava violazione dell'art. 936 c.c. e dell'art. 32 d.l. 269/2003, per avere la Corte d'appello negato l'indennizzo per le costruzioni sul fondo in ragione della supposta irregolarità edilizia dell'immobile. Tuttavia il ricorrente aveva depositato tardivamente la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, necessaria per verificare la tempestività del ricorso, e tale mancanza non era sanata da alcun impedimento non imputabile alla parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che, poiché la sentenza impugnata era stata notificata e il ricorso per cassazione era stato proposto oltre il termine breve, il deposito della copia autentica della decisione con la relata di notificazione era indispensabile per verificare la tempestività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. La documentazione non risultava depositata né nel fascicolo del ricorrente né in quello della resistente. Le difficoltà organizzative e materiali addotte dal difensore per giustificare il deposito tardivo non sono state ritenute un impedimento non imputabile alla parte, sicché è stata pronunciata l'improcedibilità. La Corte ha inoltre posto le spese a carico del ricorrente e ha applicato la condanna ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 934 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come base dell'azione diretta a escludere l'accessione della costruzione al suolo, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 936 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per rivendicare l'indennizzo per opere fatte da terzo su fondo altrui; anche questa censura non è stata esaminata nel merito

  • art. 1414, comma 2, c.c.

    invocato per sostenere la prova della simulazione relativa della compravendita del terreno

  • art. 2725 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di prova della simulazione contrattuale mediante controdichiarazione scritta

  • art. 32 d.l. 269/2003

    richiamato per contestare il rilievo attribuito all'irregolarità edilizia ai fini del riconoscimento dell'indennizzo

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ne afferma l'applicazione a pena di improcedibilità: il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è necessario per verificare la tempestività del ricorso quando la sentenza sia stata notificata

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per individuare il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

  • art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese e dei riflessi della difesa della parte

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata in favore della controparte

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna in favore della Cassa delle ammende

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il mancato deposito tempestivo della relata, quando necessaria a verificare la tempestività del ricorso, comporta improcedibilità salvo impedimento non imputabile alla parte

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata e il ricorso è proposto oltre il termine breve, il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione è un adempimento essenziale per consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione.
  • La mancata produzione della relata non è superata da difficoltà organizzative interne allo studio difensivo o da problemi di reperimento della documentazione se tali circostanze non integrano un impedimento non imputabile alla parte.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. opera come sanzione processuale quando il controllo sulla tempestività del ricorso non sia possibile per difetto della documentazione prescritta.
  • Le questioni di merito dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per ragioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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