Sentenza n. 199/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Condofuri n. 25 del 2 marzo 2022, comunicata via p.e.c. in data 3 marzo 2022, con la quale è stata disposta la revoca, ai sensi del contratto di comodato d'uso rep. n.01 del 2012 stipulato con il Comune di Condofuri, della concessione disposta in favore della Cooperativa sociale “La Nostra Valle dei beni siti in località Limmara, censiti nel catasto fabbricati al foglio 69, p.lle 606 e 607, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 75 del 16 maggio 2012; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; - nonché per l’accertamento e la declaratoria della insussistenza delle condizioni per l’esercizio da parte del Comune di Condofuri del potere di revoca e/o di risoluzione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del contratto di comodato d’uso gratuito rep. n. 1 del 06.06.2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Comunale di revoca della concessione in comodato gratuito di un immobile confiscato destinato ad ostello della gioventù
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato la deliberazione comunale di revoca della concessione, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca o risoluzione previsto dal contratto di comodato. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 48 e 107 del d.lgs. 267/2000, sostenendo l’incompetenza della Giunta comunale e la competenza della dirigenza. Ha inoltre contestato l’insussistenza dei giustificati motivi previsti dagli artt. 13 e 14 del contratto, l’illegittimità della proroga della durata del comodato, la mancanza di propri inadempimenti e il difetto dei presupposti per la revoca. La cooperativa ha rappresentato di avere eseguito interventi di ristrutturazione e adeguamento dell’immobile, ma di non avere potuto avviare l’attività di ostello a causa dell’utilizzo del bene da parte del Comune e di altri soggetti per l’accoglienza di migranti e per successivi lavori finanziati con fondi pubblici. Ha dedotto altresì violazione dell’art. 48, comma 3, del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e buona fede e difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della scadenza del comodato, e ha contestato nel merito le censure, sostenendo che il bene non fosse mai stato utilizzato per le finalità sociali previste dal contratto e che sussistesse un grave inadempimento.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e l’ha accolta. La cooperativa aveva titolo a utilizzare il bene fino al 6 giugno 2022 in forza del contratto decennale e, secondo la ricostruzione del Collegio, fino al 30 settembre 2023 per effetto della deliberazione comunale di proroga del 2013. Nelle more del giudizio, la concessione è comunque giunta a naturale scadenza. Di conseguenza, anche l’eventuale annullamento della deliberazione di revoca del 2 marzo 2022 non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva proposto domanda risarcitoria né manifestato interesse alla decisione ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della pronuncia.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 276, comma 2, c.p.c. per stabilire l’ordine preliminare di esame dell’eccezione di improcedibilità.
Richiamato per l’esame preliminare dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La mancata proposizione di una domanda risarcitoria o di una manifestazione di interesse ai fini risarcitori escludeva la permanenza di un’utilità nella decisione sull’illegittimità dell’atto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Base normativa della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1 del contratto di comodato d’uso rep. n. 1 del 6 giugno 2012
anni dieci dalla data di sottoscrizione del presente atto
Prevedeva la durata decennale del comodato, elemento decisivo per valutare la sopravvenuta perdita di utilità dell’impugnazione.
artt. 13 e 14 del contratto di comodato d’uso rep. n. 1 del 6 giugno 2012
Disciplinavano, secondo la prospettazione delle parti, i presupposti della revoca o risoluzione della concessione; tali questioni non sono state esaminate nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
artt. 48 e 107 d.lgs. 267/2000
Invocati dalla ricorrente per contestare la competenza della Giunta comunale; il TAR non ha deciso la censura.
art. 48, comma 3, d.lgs. 159/2011
Invocato dalla ricorrente in relazione alla destinazione e gestione del bene confiscato; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento perde interesse quando, nelle more del giudizio, il rapporto giuridico cui l’atto si riferisce giunge a naturale scadenza e l’eventuale annullamento non può attribuire al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta scadenza del titolo di godimento del bene rende improcedibile l’azione di annullamento del provvedimento di revoca, salvo che il ricorrente abbia formulato una domanda risarcitoria o abbia manifestato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., un interesse alla decisione ai soli fini risarcitori.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può definire la controversia in rito senza esaminare le censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere dedotte contro l’atto impugnato.
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