Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 335.2024 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.05.2024, e notificata il 20.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero. Il giudicato aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a costituire, con le modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accreditandovi 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati. La ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Ha provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda perché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava che il Ministero avesse adempiuto alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il riconoscimento della Carta elettronica e l’accredito degli importi stabiliti nel titolo. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Subordina l’ammissibilità dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già accertato dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplinano, secondo il titolo esecutivo, le modalità di costituzione e attribuzione della Carta elettronica docente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie o comunque patrimoniali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede dell’Amministrazione.
- L’accertata mancata esecuzione di un giudicato da parte dell’amministrazione impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’adempimento entro un termine assegnato, individuando le attività necessarie per dare concreta attuazione agli obblighi risultanti dal titolo.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte interessata e fissi un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e subdelega, purché l’incarico sia finalizzato all’attuazione effettiva del giudicato e sia esercitato sotto la responsabilità del commissario.
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