Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Verona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Verona, con sentenza del 9 maggio 2024, aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare dell'importo annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito delle somme, oltre agli accessori e alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 16 settembre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 luglio 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. L'Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza anche rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di un titolo le cui statuizioni ineseguite impongono alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha ordinato l'accredito di 2.000 euro sul portafoglio Carta docente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle statuizioni ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente tramite Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi alle statuizioni ineseguite di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza contro una pubblica amministrazione occorre verificare l'esistenza del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
- Se l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega o subdelega, purché sia previsto l'intervento sostitutivo dopo l'inutile scadenza del termine assegnato e su istanza della parte interessata.
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