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Sentenza

Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 310 del 9 maggio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, disponendo l’accredito di 500 euro per ciascun anno, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. La pronuncia non era stata impugnata, era stata dichiarata esecutiva e notificata al Ministero il 16 settembre 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L’Amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ritenuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente della ricorrente la somma complessiva di 3.000 euro, pari a 500 euro per ciascuno dei sei anni scolastici riconosciuti, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’azione di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non si conformi alle statuizioni della pronuncia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l’amministrazione deve adempiere prima dell’esperibilità dell’azione esecutiva nei suoi confronti; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di accredito imposto in sede di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplinano, secondo il giudicato da eseguire, le modalità di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in forza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non si conformi alle statuizioni rese nel caso deciso.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su una sentenza di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, occorre verificare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione intimata non dimostri l’avvenuto adempimento del giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione puntuale della prestazione dovuta, fissando un termine ultimativo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e all’istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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