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Sentenza

Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 190/2024, pubblicata il 12.03.2024.

Giustizia amministrativa202501361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 190/2024, con cui era stato riconosciuto un credito nei confronti dell'Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 190/2024, pubblicata il 12 marzo 2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciutagli a credito. Nelle more della decisione, il Ministero ha effettuato il pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione del fatto che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione sia il fatto che l'esecuzione della sentenza era comunque intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, nel contesto di un contenzioso seriale di eccezionale dimensione. Ha pertanto compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidata in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente al giudicato nelle more del processo e la pretesa del ricorrente risulta così soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza può giustificare la condanna dell'Amministrazione alle spese, anche se la loro liquidazione può essere parzialmente compensata tenendo conto dell'adempimento spontaneo e delle concrete circostanze del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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