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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva ordinato l'accredito di euro 1.500,00 sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 14 dicembre 2023, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente la somma di euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato; era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 6 marzo 2025. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. L'amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli la cui inesecuzione può essere fatta valere mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. In assenza di prova dell'adempimento, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato di accreditare euro 1.500,00 sul portafoglio carta docente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa della carta docente sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione e l'obbligo di conformazione al giudicato è rimasto ineseguito.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al comando contenuto nel giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine perentorio e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega, purché sia chiamato ad agire dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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