Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 71/2024 pubblicata il 13.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, che riconosceva un credito pecuniario nei confronti dell'Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 71/2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, l'Amministrazione ha corrisposto integralmente la somma dovuta. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria posta a fondamento del giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento eseguito dall'Amministrazione. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione, sia il fatto che esso era intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidata in 400 euro oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza al giudicato; una volta intervenuto l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato, il giudizio può essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio esecutivo.
- Quando l'Amministrazione adempie spontaneamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la regolazione delle spese a carico dell'Amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale e del comportamento processuale complessivo.
- In presenza di un adempimento successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate parzialmente qualora il giudice ravvisi elementi concorrenti, quali l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione e le difficoltà gestionali connesse alla gestione di un contenzioso seriale di eccezionale dimensione.
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