Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 71/2024 pubblicata il 13.02.2024.

Giustizia amministrativa202501351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, che riconosceva un credito pecuniario nei confronti dell'Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 71/2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, l'Amministrazione ha corrisposto integralmente la somma dovuta. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria posta a fondamento del giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento eseguito dall'Amministrazione. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione, sia il fatto che esso era intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidata in 400 euro oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza al giudicato; una volta intervenuto l'integrale adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato, il giudizio può essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio esecutivo.
  • Quando l'Amministrazione adempie spontaneamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la regolazione delle spese a carico dell'Amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale e del comportamento processuale complessivo.
  • In presenza di un adempimento successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate parzialmente qualora il giudice ravvisi elementi concorrenti, quali l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione e le difficoltà gestionali connesse alla gestione di un contenzioso seriale di eccezionale dimensione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.