Cassazione Civile, Ordinanza n. 11133/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IMU per le annualità 2013, 2014 e 2015, contestando il recupero d'imposta sul presupposto che l'immobile, sebbene formalmente intestato alla società agricola, fosse da sempre adibito a sede legale e ad abitazione principale della socia amministratrice e del suo nucleo familiare. La contribuente ha sostenuto che, in forza della disciplina sulle società agricole e della parificazione tra impresa agricola individuale e collettiva, spettasse l'esenzione IMU prevista per l'abitazione principale, deducendo anche la non contestazione delle circostanze di fatto e la violazione di varie norme di legge e dei criteri di interpretazione. La CTR aveva però confermato il rigetto del ricorso ritenendo non provato il titolo di godimento del bene in favore del socio amministratore. In cassazione la società ha denunciato violazione di legge, sostenendo che la norma di interpretazione autentica e la disciplina IMU dovessero estendere alle società agricole l'esenzione per abitazione principale quando l'immobile sia utilizzato dal socio e dal suo nucleo familiare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico perché la norma invocata come interpretazione autentica estende alle società agricole le agevolazioni tributarie IMU previste per determinate aree e per i fabbricati rurali, ma non anche l'esenzione per l'abitazione principale. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'esenzione per abitazione principale spetta alle persone fisiche titolari del diritto reale che utilizzano l'immobile con quelle specifiche finalità, mentre la società è soggetto distinto dai soci. La parificazione fiscale tra imprenditore agricolo professionale persona fisica e società agricola non elimina l'alterità soggettiva tra società e socio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con atto anche della debenza del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 16-ter d.l. n. 34 del 2019, conv. in l. n. 58 del 2019
norma di interpretazione autentica che estende alle società agricole alcune agevolazioni tributarie IMU, ma non l'esenzione per abitazione principale
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
richiamato come parametro delle agevolazioni IMU applicabili anche alle società agricole nelle condizioni previste dalla legge
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 99 del 2004
prevede la parificazione tributaria dell'impresa agricola esercitata in forma societaria a quella individuale, senza superare l'alterità soggettiva tra società e soci
invocato dalla ricorrente per sostenere la pacificità dei fatti non contestati
richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
artt. 12 e 14 preleggi
invocati dalla ricorrente in tema di interpretazione della legge
art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato dalla Corte come disciplina cui sostanzialmente rinvia l'art. 16-ter per le agevolazioni relative a terreni non edificabili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'esenzione IMU per l'abitazione principale è riservata ai soggetti persone fisiche titolari del diritto reale sull'immobile che vi dimorano e lo adibiscono a residenza principale; non può essere automaticamente riconosciuta alla società proprietaria per il solo fatto che l'immobile sia utilizzato dal socio e dal suo nucleo familiare.
- La disciplina che equipara, ai fini tributari, le società agricole agli imprenditori agricoli professionali riguarda il trattamento fiscale dell'impresa agricola come tale e non elimina la distinta soggettività giuridica tra società e soci.
- Una norma di interpretazione autentica che estende alle società agricole le agevolazioni IMU va interpretata restrittivamente in coerenza con il suo testo: se richiama le "agevolazioni" relative a specifiche fattispecie, non può essere estesa per analogia a esenzioni diverse e non menzionate.
- In cassazione, la violazione di legge non può fondarsi su un'interpretazione che contrasti con il dato letterale e sistematico della norma, specie quando il preteso beneficio fiscale presupponga requisiti soggettivi espressamente richiesti dall'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11014/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11016/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11017/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11026/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11030/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11034/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →