Cassazione Civile, Ordinanza n. 03179/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un agente di commercio aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile pari a euro 7.900,00, disconoscendo la deducibilità di costi documentati da fatture emesse da una collaboratrice per prestazioni descritte come consulenze, progettazioni grafiche e telemarketing. Il contribuente sosteneva che tali prestazioni fossero reali, poiché necessitava di un ausilio esterno per fissare appuntamenti e predisporre bozzetti pubblicitari, e deduceva anche vizi formali e procedimentali dell'atto. In cassazione articolava cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che dovesse gravare sul Fisco la dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e difetto di contraddittorio preventivo; 3) omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. in tema di presunzioni; 4) omessa pronuncia sulla capacità contributiva e sulla deducibilità dei costi; 5) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per asserita motivazione insufficiente della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: quanto ai vizi motivazionali, ha operato il limite della doppia conforme; quanto all'onere della prova, ha ribadito che nelle operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione, ma poi spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle prestazioni, non bastando fattura, contabilità regolare o pagamenti tracciati; ha giudicato corretto l'uso delle presunzioni da parte del giudice di merito; ha escluso che fosse dovuto il contraddittorio endoprocedimentale per un accertamento cd. a tavolino in materia di tributi non armonizzati; ha escluso, infine, ogni violazione del principio di capacità contributiva, poiché non si trattava di costi inerenti a maggiori ricavi, ma di costi ritenuti oggettivamente inesistenti e quindi indeducibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale possono essere cumulate in un medesimo motivo se consentono di distinguere chiaramente i profili di diritto da quelli di fatto; il motivo resta però scrutinabile nei limiti di specificità e ammissibilità previsti.
In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
Non fonda, nel caso di specie, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per l'accertamento effettuato a tavolino.
La censura sulla presunzione è infondata se pretende di valorizzare un inesistente divieto di presunzioni di secondo grado o a catena; il fatto noto può a sua volta costituire premessa di ulteriori inferenze presuntive, purché gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni semplici sono ammissibili se i fatti indiziari sono gravi, precisi e concordanti; una catena inferenziale può essere legittima se ogni passaggio ha adeguata consistenza probatoria.
art. 53 Cost.
Non è violato quando l'accertamento non riguarda costi inerenti a ricavi effettivi ma il disconoscimento di costi ritenuti oggettivamente inesistenti, con conseguente indeducibilità.
Il motivo di omessa pronuncia è stato ritenuto non decisivo e comunque non pertinente rispetto alla struttura dell'accertamento confermata dai giudici di merito.
La deduzione di nullità per motivazione apparente è stata respinta per difetto di specificità rispetto alle statuizioni effettive della sentenza impugnata.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma la censura è stata reputata generica e inconferente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Conseguenza accessoria del rigetto del ricorso: applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione anche mediante elementi presuntivi; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'effettuazione di pagamenti tracciati non sono, da sole, sufficienti a provare la reale esistenza di operazioni che l'Ufficio abbia dimostrato essere fittizie.
- Il divieto di "presunzioni di secondo grado" non costituisce un principio generale dell'ordinamento: un fatto già desunto presuntivamente può costituire base di ulteriori presunzioni, purché ciascun passaggio inferenziale sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- Nel giudizio di legittimità la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito se la motivazione è logicamente coerente.
- Il contraddittorio endoprocedimentale preventivo non è configurabile in via generalizzata per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, salvo specifiche previsioni normative.
- Quando l'accertamento riguarda costi disconosciuti perché oggettivamente inesistenti, non viene in rilievo un problema di riconoscimento dei costi inerenti a maggiori ricavi, sicché non è pertinente invocare in modo generico il principio di capacità contributiva.
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