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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35474/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su alcuni capannoni industriali, sostenendo che tali immobili non erano stati locati, avevano perso valore per la crisi economica e, soprattutto, che il meccanismo di quantificazione dell'imposta basato sulla rendita catastale tassasse una ricchezza solo virtuale, senza adeguati correttivi rispetto al valore reale. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 13 d.l. n. 201 del 2011, con questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; 2) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011, contestando l'affermazione del Comune di non essere legittimato passivo o competente sulle rivendicazioni formulate; 3) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011, per il mancato riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta per inagibilità dei fabbricati, sostenendo che la dichiarazione poteva essere integrata anche in giudizio e che la perizia di parte dimostrava l'inagibilità dei capannoni.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che non è ammissibile un ricorso per cassazione diretto soltanto a proporre una questione di legittimità costituzionale di una norma, questione rimessa al giudice del merito se rilevante e non manifestamente infondata. Ha comunque osservato che la questione era manifestamente infondata, poiché l'IMU è parametrata a valori catastali oggettivi e la legge già prevede riduzioni per fabbricati inagibili o inabitabili. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che il Comune non aveva negato di essere il destinatario dell'istanza di rimborso, ma aveva solo sostenuto di non poter aderire alla richiesta fondata sull'illegittimità costituzionale della norma. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che la riduzione per inagibilità presuppone l'allegazione o prova che lo stato fosse stato dichiarato al Comune o comunque fosse a questo noto nell'anno d'imposta; nel caso concreto, la contribuente non aveva dimostrato né la previa dichiarazione né la conoscenza comunale della condizione dei capannoni, avendo prodotto solo anni dopo una perizia giurata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 201 del 2011

    L'IMU è determinata in base alla rendita catastale; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, previa accertamento comunale o dichiarazione del contribuente.

  • art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il Comune è il soggetto legittimato a ricevere e decidere sull'istanza di rimborso.

  • art. 3 Cost.

    Invocato come parametro di legittimità costituzionale della disciplina IMU per asserita irragionevolezza della tassazione di una ricchezza solo virtuale.

  • art. 53 Cost.

    Invocato come parametro di legittimità costituzionale della disciplina IMU per contrasto con la capacità contributiva reale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 445/2000

    d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato quale base della dichiarazione sostitutiva che il contribuente può presentare in alternativa all'accertamento tecnico comunale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un motivo diretto esclusivamente a sollecitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, perché la questione costituzionale non costituisce oggetto diretto del giudizio di legittimità ed è rimessa alla valutazione del giudice di merito se rilevante e non manifestamente infondata.
  • La disciplina IMU fondata sulla rendita catastale non è censurabile, di per sé, per il solo fatto che in concreto il valore di mercato del bene sia diminuito, poiché il legislatore può adottare parametri oggettivi di imposizione e prevedere correttivi specifici, come la riduzione per inagibilità o inabitabilità.
  • La riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili richiede, in linea generale, che lo stato dell'immobile risulti accertato dal Comune o dichiarato dal contribuente; tuttavia, il contribuente non può essere onerato della prova di fatti già documentalmente noti all'ente impositore, in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede.
  • L'ente impositore non manca di legittimazione passiva solo perché contesta il fondamento giuridico della pretesa restitutoria: la negazione del rimborso per adesione alla normativa vigente è cosa diversa dalla negazione della propria qualità di destinatario dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImposta
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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