Cassazione Civile, Ordinanza n. 25815/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso parziale di tributi versati negli anni 1990, 1991 e 1992, richiesta dal contribuente in base alla disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'Ufficio ritenendo che il giudice di primo grado avesse implicitamente recepito la residenza del contribuente nel Comune di Catania, e che spettasse all'Agenzia dimostrare che egli fosse invece residente a Sant'Agata Li Battiati, soprattutto perché il contribuente non si era costituito in appello. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente invertito l'onere della prova: la residenza nel Comune incluso nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991 sarebbe infatti un fatto costitutivo del diritto al rimborso, e nel caso concreto il contribuente risultava residente in Sant'Agata Li Battiati, Comune non compreso nel cratere agevolato.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene fondato il motivo sulla ripartizione dell'onere probatorio, affermando che la residenza in uno dei Comuni indicati dal D.P.C.M. 15 gennaio 1991 costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve quindi essere provata dal contribuente, non dall'Amministrazione. Per questo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente soccombente; quelle dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
La residenza nel Comune compreso nell'elenco dei territori danneggiati costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso e, come tale, deve essere provata dal contribuente che lo invoca.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è veicolata come violazione di legge per errata applicazione delle regole sull'onere della prova.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Le eccezioni dell'Amministrazione in appello possono riguardare le carenze originarie della domanda di rimborso, in quanto attinenti al thema decidendum, senza essere precluse dalla norma, salvo il giudicato.
Il ricorso è stato trattato con il procedimento camerale previsto per la proposta del relatore.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
Costituisce la base normativa del diritto alla restituzione dei tributi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1990.
D.P.C.M. 15 gennaio 1991
L'elenco dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici individua l'ambito territoriale entro cui la residenza costituisce presupposto del rimborso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando si impugna il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, il contribuente deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, compresa la propria appartenenza alla platea dei soggetti beneficiari.
- L'Amministrazione finanziaria può difendersi in appello contestando anche profili originari della domanda che incidono sulla sussistenza dei presupposti del rimborso, poiché tali contestazioni restano nel thema decidendum e non sono coperte dal divieto di nuove eccezioni in senso proprio, salvo il giudicato.
- La residenza in un Comune incluso nell'elenco dei territori agevolati integra un presupposto costitutivo del beneficio fiscale e non un fatto impeditivo o estintivo, con conseguente allocazione del relativo onere probatorio sul contribuente.
- La contumacia del contribuente in grado di appello non trasforma in fatto non contestato la prospettazione dell'Ufficio, né sposta l'onere della prova in capo all'Amministrazione.
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