Cassazione Civile, Ordinanza n. 30954/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società di leasing aveva impugnato un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune per l'anno 2012, relativo a due immobili concessi in locazione finanziaria e oggetto di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore. La lite nasceva dal fatto che, dopo la risoluzione dei contratti, gli immobili non erano stati ancora materialmente restituiti alla società concedente. In cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011, nonché degli artt. 1140, 1590 e 1591 c.c. e dell'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, nel leasing risolto anticipatamente ma non ancora seguito dalla riconsegna, soggetto passivo IMU sarebbe rimasto l'utilizzatore fino alla restituzione del bene, e non la società di leasing.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini IMU, la soggettività passiva nel leasing è ancorata all'esistenza del vincolo contrattuale che attribuisce la detenzione qualificata del bene; dunque, dalla data di risoluzione per inadempimento il contratto cessa e l'utilizzatore non è più soggetto passivo, anche se continua a detenere materialmente l'immobile senza titolo. Ne consegue la traslazione dell'obbligo d'imposta in capo al locatore/proprietario, cioè alla società di leasing. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina TASI possa essere estesa in via analogica all'IMU. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la novità delle questioni e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 9 per sostenere l'individuazione del soggetto passivo IMU nel leasing
la Corte lo interpreta nel senso che il contratto di leasing determina la soggettività passiva IMU e che, cessato il vincolo giuridico, l'obbligo tributario passa al proprietario/locatore
art. 13 d.l. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011
norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina IMU
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mera disponibilità materiale del bene non coincide con il possesso utile ai fini fiscali
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligo di restituzione del bene locato
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo come norma processuale del giudizio tributario
art. 1, comma 672, L. n. 147 del 2014
la Corte ne limita l'applicazione alla sola TASI e ne esclude l'estensione analogica all'IMU, anche per la diversa struttura dei due tributi
richiamato per affermare che l'istituzione dell'IUC lascia salva la disciplina dell'IMU
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini dell'IMU, la soggettività passiva è collegata alla permanenza del vincolo contrattuale che attribuisce all'utilizzatore una detenzione qualificata del bene; quando il contratto cessa per risoluzione o per scadenza, viene meno la soggettività passiva dell'utilizzatore, anche se il bene non sia ancora stato materialmente riconsegnato.
- La materiale disponibilità del bene non è, da sola, decisiva per individuare il soggetto passivo IMU; rileva invece la titolarità del rapporto giuridico che legittima la detenzione.
- La disciplina della TASI sul leasing, che ancora il tributo alla durata del contratto fino alla riconsegna del bene, non è automaticamente estensibile all'IMU, poiché i due tributi hanno presupposti e disciplina differenti.
- In materia tributaria, quando la giurisprudenza di legittimità si consolida successivamente alla proposizione del ricorso, la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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