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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15788/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA emessi nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c. Dopo l'estinzione della società, il liquidatore e socio ha impugnato gli atti davanti al giudice tributario, sostenendo che l'Amministrazione non potesse agire nei suoi confronti se non provando specifiche condizioni, e cioè che gli atti dovessero essere emessi direttamente nei suoi confronti e che fosse dimostrata l'effettiva sussistenza dei debiti tributari, nonché l'effettiva percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione e la loro entità. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 36 e 39 del D.P.R. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione di nove mesi dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. 119/2018, poiché il termine per impugnare scadeva nel periodo considerato dalla norma. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le parti rilevanti degli avvisi di accertamento, né li aveva allegati, impedendo così alla Corte di verificare la fondatezza della censura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    secondo comma, nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 175/2014

    La responsabilità del socio successore e del liquidatore per i debiti della società estinta viene richiamata come base della pretesa fiscale, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

  • artt. 36 e 39 D.P.R. 600/1973

    Sono norme invocate dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'Amministrazione avrebbe dovuto provare specifiche condizioni per agire verso socio e liquidatore dopo l'estinzione della società.

  • D.L. n. 119/2018, art. 6, comma 11

    Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

    La sospensione si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione; perciò il ricorso proposto il 30 dicembre 2019 è stato considerato tempestivo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, il motivo deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della censura senza rinvii ad atti esterni: è quindi necessario indicare e trascrivere specificamente i documenti o gli atti rilevanti su cui la doglianza si fonda.
  • La mancata trascrizione o allegazione dell'atto impositivo contestato può determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, perché impedisce alla Corte di valutare la fondatezza della censura.
  • La sospensione straordinaria dei termini processuali prevista per le controversie definibili si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione, se la scadenza del termine rientra nell'arco temporale stabilito dalla norma.
  • In tema di impugnazione di avvisi di accertamento riferiti a società estinta, la questione della responsabilità del socio o del liquidatore non può essere esaminata in cassazione se il motivo non è sorretto da un'esposizione autosufficiente degli atti e dei documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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