Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18553/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di lavoro a termine instaurati con un'azienda sanitaria regionale. Il tribunale aveva dichiarato illegittima l'apposizione del termine per superamento del limite triennale e per causali generiche, condannando l'ente al risarcimento del danno cd. comunitario; aveva invece rigettato le domande di trasformazione a tempo indeterminato e di ulteriori differenze retributive. In appello, la condanna risarcitoria veniva eliminata solo per alcuni lavoratori, poiché nel frattempo stabilizzati, mentre restava confermata per altri. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva che una lavoratrice avesse ottenuto la stabilizzazione dopo la sentenza di appello e che ciò, quale fatto estintivo/modificativo, dovesse escludere il danno; 2) deduceva che altro lavoratore fosse già stato stabilizzato prima della sentenza di appello, sicché non avrebbe avuto diritto al risarcimento; 3) censurava il riconoscimento del danno in favore di tre lavoratori, assumendo che anche essi fossero ormai assunti a tempo indeterminato e quindi privi di diritto al danno comunitario, precisando però che per due di essi l'assunzione era avvenuta presso altre aziende sanitarie e per un terzo vi era stata rinuncia alla stabilizzazione a seguito di altra assunzione. Uno dei lavoratori proponeva ricorso incidentale, lamentando il proprio erroneo inserimento tra i soggetti stabilizzati, poiché sosteneva di non essere stato stabilizzato dall'ente convenuto. Nel corso del giudizio di legittimità era intervenuta una sentenza di revocazione della Corte d'appello che aveva corretto l'errore materiale di individuazione dei lavoratori stabilizzati e non stabilizzati, spostando un lavoratore dal novero dei stabilizzati a quello dei non stabilizzati e un altro in senso opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la stabilizzazione, quale fatto modificativo che può escludere il danno comunitario, deve risultare da allegazioni e prove ritualmente acquisite; non essendo la stabilizzazione successiva alla sentenza di appello supportata da documentazione già introdotta nel giudizio di merito, la censura non era accoglibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la successiva sentenza di revocazione aveva già corretto l'errore materiale della sentenza d'appello includendo quel lavoratore tra gli stabilizzati. Il terzo motivo è stato rigettato perché la stabilizzazione elide il danno comunitario solo se costituisce conseguenza diretta dell'abuso e avviene ad opera della stessa amministrazione che ha utilizzato illegittimamente il termine; nel caso di specie, i lavoratori indicati erano stati assunti a tempo indeterminato da altre amministrazioni, non quale esito di procedure di stabilizzazione dell'ente convenuto. Il ricorso incidentale è stato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato come base normativa per il risarcimento connesso all'abusivo ricorso al lavoro a termine nel pubblico impiego e per la rilevanza della stabilizzazione quale possibile fatto estintivo/modificativo del danno

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    richiamato per la misura risarcitoria omnicomprensiva dovuta in caso di illegittima apposizione del termine

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per cassazione, in particolare per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2697 c.c.

    gli effetti della mancata allegazione/prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo ricadono sulla parte onerata

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    nei giudizi soggetti al rito del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori per l'accertamento della verità dei fatti rilevanti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego a termine, la stabilizzazione può operare come fatto modificativo idoneo a elidere il danno da abusiva reiterazione dei contratti solo se è allegata e provata dalla parte che la invoca e risulta ritualmente acquisita al giudizio.
  • La stabilizzazione rileva quale eccezione in senso lato: è rilevabile anche d'ufficio, ma solo nei limiti dei fatti già emersi o acquisibili nel processo; in cassazione non può essere introdotta se implica nuovi accertamenti di fatto non consentiti.
  • Il danno comunitario non è escluso da una successiva assunzione a tempo indeterminato presso amministrazioni diverse da quella che ha commesso l'abuso, poiché l'effetto estintivo presuppone che la stabilizzazione sia conseguenza diretta dell'abuso e sia realizzata dalla stessa amministrazione responsabile.
  • In sede di legittimità una questione che presupponga accertamenti di fatto è inammissibile se nuova e, comunque, richiede che la parte indichi specificamente gli atti del giudizio di merito in cui era stata dedotta.
  • La correzione dell'errore materiale o la revocazione della sentenza di merito può incidere sull'interesse a proporre specifiche censure in cassazione, rendendole inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.