Cassazione Civile, Ordinanza n. 27388/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva chiesto l'indennizzo ex legge Pinto per la durata ritenuta irragionevole di un giudizio penale durato dal 2008 al 2019, definito in appello con declaratoria di prescrizione del reato. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione al precedente decreto di reiezione della domanda, ritenendo applicabile l'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, che presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata nel caso di prescrizione del reato, salvo prova contraria. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies, lett. a), l. n. 89 del 2001, sostenendo che i giudici di merito non avessero verificato se la prescrizione fosse dipesa da condotte dilatorie dell'imputata e che la documentazione prodotta fosse idonea a superare la presunzione di insussistenza del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la carenza di specifica riferibilità delle censure alla ratio decidendi del decreto impugnato e la conformità della decisione di merito alla giurisprudenza consolidata. Ha ritenuto applicabile, in ragione della data della domanda di equa riparazione, l'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), l. n. 89 del 2001, secondo cui la declaratoria di prescrizione del reato, limitatamente all'imputato, fa presumere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria. Ha affermato che le argomentazioni fondate sulla necessità di accertare condotte dilatorie o abuso del diritto di difesa non sono pertinenti alla disciplina vigente e che la valutazione della prova contraria spetta al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-sexies, lett. a), l. n. 89 del 2001
"dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato"
La declaratoria di prescrizione del reato integra una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, superabile con prova contraria; la disciplina vigente sposta sul richiedente l'onere di superare tale presunzione.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre elementi idonei a superarla.
art. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1 c.p.c.
Disposizioni processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per individuare il regime processuale applicabile ratione temporis.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il giudizio sulla sufficienza e rilevanza della prova contraria rispetto alla presunzione legale resta sindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è stata disposta la dichiarazione presupposta dal comma 1-quater perché il procedimento era esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- Nella domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la declaratoria di prescrizione del reato a favore dell'imputato opera come presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio, superabile solo mediante prova contraria.
- Non è più necessario, sotto la disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015, dimostrare che la prescrizione sia stata determinata da condotte dilatorie o da abuso del diritto di difesa dell'imputato, poiché la regola legale è orientata in senso opposto.
- Quando il giudice di merito applica correttamente la presunzione legale e valuta la prova contraria, il ricorso per cassazione che non si confronti puntualmente con tale ratio decidendi è inammissibile.
- La verifica dell'idoneità della prova contraria a vincere la presunzione di insussistenza del danno da irragionevole durata integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
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