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Sentenza

Sentenza del 12/03/2024 n. 6584 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Friuli Venezia-Giulia che aveva annullato integralmente l’accertamento relativo al 2007. Con il primo motivo ha contestato la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi di regia addebitati dalla capogruppo Terex Corporation, sostenendo che non fossero provati utilità effettiva, inerenza e congruità e che alcuni costi fossero soggetti a limiti di deducibilità; ha inoltre contestato il valore probatorio attribuito alla relazione della società di revisione Ceteris. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente o contraddittoria della CTR sulla prova dell’esportazione di due gru. Con il terzo ha contestato il riconoscimento della non imponibilità IVA delle cessioni, per asserita insufficienza della documentazione a provare l’uscita dei beni dall’UE. Il recupero IVA contestato per le due gru era pari a Euro 23.942,55.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e quindi il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva valutato l’utilità dei servizi infragruppo e l’intero insieme documentale (accordo, fatture, estratti conto, criteri di riparto, certificazione e schede contabili); la seconda censura interna al motivo è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ragione della decisione, mentre la relazione Ceteris non era stata considerata prova legale né unica fonte del convincimento. Il secondo motivo è infondato: la motivazione della CTR consentiva di ricostruire il ragionamento e identificava i documenti ritenuti idonei. Anche il terzo motivo è infondato: il manifesto di carico vidimato dalla dogana del paese di uscita, insieme agli altri documenti, poteva provare in modo certo l’esportazione. È dunque rimasto fermo l’annullamento integrale dell’accertamento disposto dalla CTR. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione: Euro 7.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l’Agenzia un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, del TUIR

    Per consolidata giurisprudenza di questa Corte l'onere della prova in ordine all'esistenza e all'inerenza dei costi sopportati grava sul contribuente che affermi di aver ricevuto il servizio, in base alle regole generali in tema di costi deducibili.

    La società che deduce costi per servizi infragruppo deve provarne l’esistenza e l’inerenza. L’inerenza non richiede un collegamento diretto tra costo e singolo ricavo, ma che la spesa sia funzionale all’attività d’impresa; occorre inoltre dimostrare un’utilità effettiva o potenziale per la società beneficiaria, obiettivamente determinabile e documentata.

  • Art. 8, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 633/1972

    Va quindi condivisa la costante giurisprudenza di questa Corte che, in tema di esportazioni al di fuori del territorio dell'UE in regime di non imponibilità, richiede che la destinazione dei beni all'esportazione sia documentata con mezzi di prova certi e incontrovertibili, quali le attestazioni di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, o la vidimazione apposta dall'ufficio doganale sulla fattura, o anche le bolle di accompagnamento, i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti dall'amministrazione finanziaria, purché risulti la vidimazione dell'ufficio doganale comprovante l'uscita della merce dal territorio doganale o comunque la prova certa ed incontrovertibile, che può provenire anche dalle autorità pubbliche dello Stato estero importatore, dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.

    La non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione richiede una prova certa e verificabile dell’uscita dei beni dal territorio UE. La prova non è limitata al documento doganale indicato in via ordinaria: può risultare anche da documenti di trasporto o commerciali vidimati dalla dogana, o da attestazioni di autorità pubbliche estere. Documenti privati non vidimati, da soli, non sono sufficienti.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    In particolare si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La sentenza è nulla per difetto di motivazione quando le ragioni della decisione non sono comprensibili o la motivazione è obiettivamente inidonea a rendere controllabile il percorso logico del giudice. Non basta invece un dissenso sulla valutazione delle prove o una motivazione semplicemente concisa, se il ragionamento decisorio è identificabile.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per dedurre costi addebitati da una capogruppo non bastano contratto e fattura: la società beneficiaria deve documentare quali servizi siano stati resi, la loro utilità effettiva o potenziale per l’attività d’impresa e criteri di riparto oggettivi e verificabili.
  • L’inerenza dei costi va valutata in relazione all’attività dell’impresa nel suo complesso; non è necessario dimostrare che ogni costo abbia prodotto direttamente uno specifico ricavo. Utilità, esistenza e determinabilità del costo sono però verifiche distinte e necessarie.
  • Una relazione di revisione può concorrere alla prova insieme agli altri documenti, ma non costituisce automaticamente prova legale né è necessariamente sufficiente da sola. Nel caso deciso, la CTR aveva valorizzato il compendio documentale complessivo e la Cassazione non ha sostituito la propria valutazione di merito a quella del giudice tributario.
  • Per applicare la non imponibilità IVA all’esportazione occorre dimostrare con elementi certi che i beni siano effettivamente usciti dal territorio dell’Unione. Possono essere idonei documenti doganali o documenti commerciali e di trasporto vidimati, inclusi manifesti di carico con vidimazione doganale; fatture o documenti privati non corroborati non bastano.
  • La motivazione di una sentenza tributaria non è apparente solo perché breve o contestata dalla parte: il vizio sussiste quando dal testo non si possono comprendere le ragioni della decisione o controllare il percorso logico seguito.

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