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Sentenza

Sentenza del 12/03/2024 n. 6547 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 7 agosto 2007 per Euro 136.198,50, fondata su una cartella intestata alla A.A. S.r.l. e notificata a quest’ultima il 14 novembre 2003. Il ruolo era stato emesso il 17 dicembre 2002 e consegnato al concessionario il 25 agosto 2003. La contribuente contestava l’intimazione, sostenendo, in sostanza, che la cartella fosse stata notificata alla società incorporata dopo la sua estinzione e non alla società incorporante, che ne aveva avuto conoscenza solo con l’intimazione. Equitalia ha proposto quattro motivi: effetti della fusione sulla destinataria della cartella; prova della notificazione; ammissibilità dell’impugnazione proposta dopo l’intimazione; motivazione dell’atto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: effetti della fusione e prova dell’identità/qualifica del consegnatario. La C.T.P. di Brindisi aveva rigettato il ricorso il 6 marzo 2008; la C.T.R. della Puglia, con sentenza n. 300/24/2014 depositata il 10 febbraio 2014, aveva accolto l’appello della contribuente.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Equitalia sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, in base alla disciplina applicabile alla fusione avvenuta prima della riforma del 2003, la società incorporata si era estinta e la cartella notificata successivamente a essa era nulla: avrebbe dovuto essere indirizzata alla società incorporante, che aveva appreso del ruolo solo con la successiva intimazione. La notificazione dell’intimazione non sana la nullità della notificazione dell’atto presupposto. Per effetto del rigetto dei primi motivi, gli altri motivi di entrambe le amministrazioni sono rimasti assorbiti; non sono quindi stati decisi nel merito. Equitalia e Agenzia delle Entrate sono state condannate, ciascuna, a rifondere alla contribuente Euro 4.000 per spese, oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al difensore antistatario. È stato inoltre disposto per Equitalia l’ulteriore contributo unificato, se dovuto; non applicabile invece il relativo raddoppio all’Agenzia, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2504-bis c.c. (nel testo applicabile ratione temporis)

    La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del D.Lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo.

    Per una fusione anteriore alla riforma societaria del 2003, la disciplina successiva non opera retroattivamente: la società incorporata si considera estinta secondo il regime previgente. Gli atti di riscossione successivi devono quindi essere indirizzati alla società incorporante.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito; dispone invece l’ulteriore contributo a carico di Equitalia, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una cartella è notificata a una società già estinta per fusione, occorre verificare quale disciplina della fusione sia applicabile in base alla data dell’operazione; per le fusioni anteriori alla riforma del 2003, la società incorporata è considerata estinta secondo la disciplina previgente.
  • Un atto di riscossione notificato alla società incorporata dopo la sua estinzione non equivale, di per sé, a una valida notificazione alla società incorporante: la cartella deve essere indirizzata al soggetto succeduto nei rapporti giuridici.
  • La conoscenza della cartella acquisita tramite una successiva intimazione non sana la nullità della notificazione dell’atto presupposto; la sanatoria dell’atto successivo non si estende automaticamente alla notificazione dell’atto precedente.
  • In presenza di più impugnazioni contro la stessa sentenza, quella proposta per prima determina l’unità del processo; le successive devono essere proposte in forma incidentale e nel termine previsto, altrimenti possono decadere. In questo caso il ricorso dell’Agenzia, tempestivo, è stato convertito in incidentale.
  • Se la Cassazione accoglie o rigetta un motivo che risolve la questione decisiva, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti e non comportano una decisione di merito sui rispettivi temi.

Testo integrale

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