Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/03/2024 n. 218 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato estratti di ruolo per complessivi € 1.281.859,12 sostenendo che le cartelle di pagamento sottese non sarebbero mai state notificate e che le pretese (tributi dovuti dal 1999 al 2010) fossero prescritte o soggette a decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre dedotto nullità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza dell'atto presupposto e lamentato irregolarità procedurali relative all'intervento in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e alla costituzione della concessionaria.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. La Corte ha: 1) dichiarato inammissibile l'intervento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna per mancata notifica dell'atto di intervento (estromissione dal giudizio); 2) ritenuto non pregiudizievole la tardiva costituzione della concessionaria (termine ordinatorio); 3) escluso l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo perché le cartelle risultano regolarmente notificate secondo la documentazione prodotta (avvisi di intimazione 2016 e 2019, preavviso e fermo 2008, pignoramento presso terzi 2012 che ha interrotto la prescrizione); 4) rigettato l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese (€ 5.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    "Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso"; "I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente"

    L'intervento volontario di terzi richiede preventiva notifica alle parti; l'assenza di tale notifica rende inammissibile l'intervento e comporta l'estromissione del terzo dal giudizio.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Il termine di 60 giorni per la costituzione ha natura ordinatoria: la sua violazione non determina nullità della costituzione ma la decadenza dalla facoltà di proporre alcune eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  • art. 25 D.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di decadenza dell'azione di riscossione; il Collegio non ha accolto l'eccezione perché la prescrizione/decadenza è stata interrotta da atti di riscossione (pignoramento) e dalle notifiche prodotte.

  • art. 6 legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Citata nella doglianza sulla motivazione e sulla correttezza delle procedure di riscossione; il Collegio ha ritenuto che l'istruttoria documentale e la decisione in rito fossero sufficienti.

  • legge 228/2012, art. 1 commi 537-544

    Riferimento normativo proposto dal ricorrente (probabili disposizioni su prescrizioni/rottamazioni); la Corte non ha ritenuto applicabile la censura ovvero non ha ritenuto che potesse incidere sulle notifiche e sull'interruzione della prescrizione nel caso concreto.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2015

    Consente di contestare l'omessa notifica delle cartelle indicate in un estratto di ruolo solo in presenza di specifici pregiudizi elencati dalla norma; non è interpretazione autentica né retroattiva, ma il contribuente può chiedere rimessione in termini e deve provare i pregiudizi al momento dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19165/2023; Cass. civ., Sez. V, n. 29552/2023; Cass. civ. n. 8734/2018; Cass. Un. n. 26283/2022; Cass. civ., Sez. I, n. 16162/2015

    Costante orientamento della Corte di legittimità: l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente quando la cartella è stata regolarmente notificata; l'azione meramente accertativa sul ruolo richiede un interesse attuale e concreto; le regole introdotte dall'art. 3‑bis DL 146/2015 limitano la possibilità di contestare omissioni di notifica salvo i casi previsti.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non può essere impugnato autonomamente quando la cartella esattoriale cui si riferisce è stata regolarmente notificata: il rimedio va esperito sulla cartella.
  • L'onere di provare l'omessa notifica grava sul contribuente; la documentazione prodotta dall'Agenzia (avvisi, intimazioni, provvedimenti di fermo, atti di pignoramento) è idonea a dimostrare la notifica e/o l'effettuazione di atti interruttivi della prescrizione.
  • Atti di esecuzione (es. pignoramento presso terzi, fermo amministrativo) interrompono i termini di prescrizione e rendono inammissibili le doglianze di prescrizione se non sono stati impugnati tempestivamente.
  • L'intervento volontario di un'amministrazione pubblica in un giudizio tributario richiede preventiva notifica alle parti; la mancata notifica rende l'intervento inammissibile e comporta l'estromissione del terzo intervenuto.
  • Il termine di 60 giorni per la costituzione previsto dall'art. 23 d.lgs. 546/1992 è di carattere ordinatorio: la sua violazione può comportare decadenze processuali ma non annulla automaticamente l'atto di costituzione.
  • Le possibilità introdotte dall'art. 3‑bis del D.L. 146/2015 per contestare omissioni di notifica sono circoscritte e richiedono la prova del specifico pregiudizio; non operano retroattivamente, ma il contribuente può chiedere la rimessione in termini nei processi pendenti fornendo le relative prove.
  • In situazioni simili è preferibile: raccogliere e produrre immediatamente prove documentali (notifiche, ricevute, atti di pignoramento), verificare eventuali atti esecutivi che interrompono prescrizione e, se si contesta un intervento di terzo amministrativo, verificare la regolarità della notifica dell'atto di intervento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.