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Sentenza

Sentenza del 11/03/2024 n. 748 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento canone di esposizione pubblicitaria anno 2021 per 13 insegne, tra cui quattro insegne principali. La contribuente aveva dichiarato per le quattro insegne principali una superficie di 30 mq escludendo la fascia verde sottostante il logo; il Comune e il concessionario hanno invece ricompreso anche la fascia verde ritenendola elemento identificativo del marchio, computando una superficie complessiva di 132 mq. La ricorrente ha impugnato l'avviso contestando: 1) omissione del contraddittorio preventivo; 2) che la fascia verde sia mera decorazione e non parte estensiva del messaggio pubblicitario; 3) applicazione delle sanzioni nonostante errore sul fatto o incertezza sul diritto. I giudici hanno valutato fattualmente se la fascia costituisse parte integrante del messaggio pubblicitario, esaminando documentazione e fotografie e richiamando la giurisprudenza che riconosce tassabilità della superficie aggiuntiva quando per dimensioni, forma, colore o mancanza di separazione grafica essa costituisca componente estensiva del messaggio.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio per il tributo non armonizzato e, comunque, la società aveva già interloquito con la concessionaria prima dell'avviso rendendo inutile un ulteriore contraddittorio. Sul merito, la Corte ha condiviso l'apprezzamento di fatto dei primi giudici: la fascia verde, per l'uso coerente del colore nel sito, volantini e punti vendita e per la sovrapposizione grafica con il logo, costituisce un messaggio pubblicitario unitario e quindi va computata nella superficie tassabile. Le sanzioni sono state confermate rilevando l'assenza di una situazione di obiettiva incertezza, anche alla luce del pagamento effettuato nel 2020 per la stessa superficie. Condanna alle spese in favore dei resistenti per euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 160 del 2019

    introduzione del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità; modalità di determinazione basata sulla superficie della minima figura piana nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    criterio di calcolo della misura dell'imposta sulla pubblicità: la superficie dell'intera installazione è computabile anche oltre la parte coperta dal marchio se la parte aggiuntiva, per dimensioni, forma, colore o mancanza di separazione grafica, abbia rilevanza pubblicitaria o valenza di superficie estensiva del messaggio

  • Legge n. 241 del 1990

    principio del contraddittorio preventivo e diritto di difesa nell'azione amministrativa; la Corte ha ritenuto che l'assenza di un formale contraddittorio non invalida l'atto se il contribuente ha già avuto possibilità di interloquire e l'esito non sarebbe cambiato

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    principio che giustifica il computo dell'intera superficie quando la parte non coperta dal marchio presenti caratteristiche tali da integrarsi nel messaggio pubblicitario; richiamata come criterio di valutazione fattuale

  • Delibera Comunale

    delibera 18 maggio 2021 del Comune di Inveruno (Regolamento per il canone)

    adozione del regolamento comunale che ribadisce che il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi

Massime di principio

  • Una fascia colorata sottostante o intorno a un logo può essere assoggettata al canone/impresa pubblicitaria se, per dimensione, colore, forma o assenza di netto confine grafico, costituisce componente estensiva del messaggio pubblicitario e ne aumenta la visibilità.
  • La valutazione se una parte dell'installazione sia mera decorazione o componente pubblicitaria è essenzialmente un apprezzamento di fatto che si fonda su prove (fotografie, uso del colore in altri mezzi, continuità grafica).
  • Il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio per tributi non armonizzati; l'assenza di un formale contraddittorio non invalida l'atto se il contribuente ha comunque avuto la possibilità di rappresentare le proprie ragioni e l'esito non sarebbe mutato.
  • La sanzionabilità dell'omissione dipende dall'esistenza di un'obiettiva incertezza sul diritto; una mera controversia fattuale o l'esistenza di prassi consolidate (pagamenti precedenti) riducono la possibilità di escludere le sanzioni.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare sistematicamente l'uso del segno distintivo (es. sito, volantini, altri punti vendita) e dimostrare la separazione grafica o l'assenza di carattere distintivo della fascia colorata.
  • La giurisprudenza di riferimento valuta la totalità degli elementi (colore ricorrente, continuità grafica, assenza di separazione, visibilità) per decidere se includere la superficie nel calcolo del canone.

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