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Sentenza

Sentenza del 12/03/2024 n. 3405 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TK503M202496-2022 relativo al periodo d'imposta 2016: l'Ufficio ha contestato la contabilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti per un imponibile di € 261.065,00 e l'illegittima detrazione IVA per € 53.034,00. L'accertamento trae origine da processo verbale della Guardia di Finanza e da indagini su un fornitore (L.) ritenuto emittente fatture oggettivamente inesistenti.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La C.T.R. ha ritenuto che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio: nel P.V. della Guardia di Finanza non sono emersi locali o mezzi idonei per lo svolgimento dell'attività del fornitore; la titolare del fornitore ha reso dichiarazioni di disconoscimento delle fatture; le visure camerali, i dati Spesometro e le ulteriori anomalie (assenza di struttura organizzativa, mancanza di mezzi per trasporto di dispositivi biomedicali, documenti di trasporto privi di riferimenti del fornitore, omissioni dichiarative e versamenti) hanno confermato l'inesistenza delle prestazioni. Le dichiarazioni scritte prodotte dalla ricorrente sono state ritenute ininfluenti in assenza di querela di falso ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 546/1992. Conseguentemente è stato respinto il ricorso e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio per complessive € 5.000,00.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 7, comma 5-bis

    Richiamata in tema di riparto dell'onere della prova: in presenza di fatture contestate come inesistenti, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • D.lgs. 546/1992, art. 7, comma 4

    La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, puo' ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all' articolo 257-bis del codice di procedura civile . Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova e' ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale

    Le dichiarazioni scritte rese in difformità dalle forme previste sono ininfluenti contro i verbali di pubblico ufficiale fino a querela di falso; la prova testimoniale va assunta secondo le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c. e non può riguardare le medesime circostanze già attestate dal verbale.

  • Codice di procedura civile, art. 257-bis

    Norma richiamata quale riferimento per le forme di assunzione della prova testimoniale da rispettare in sede tributaria.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. V, sent. n. 19109/2005 e n. 11109/2003)

    Secondo la giurisprudenza di legittimità, ove le fatture siano contestate come inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni sottostanti.

Massime di principio

  • Quando l'Ufficio produce un processo verbale di constatazione e elementi che documentano anomalie del fornitore (assenza di locali, mancanza di mezzi, discrepanze nelle banche dati, omissioni dichiarative), il giudice dà forte rilievo probatorio a tali elementi e l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni ricade sul contribuente.
  • Le dichiarazioni scritte e documenti prodotti dal contribuente non seguendo le forme previste dall'art. 7 D.lgs. 546/1992 (e dall'art. 257-bis c.p.c.) non superano il valore probatorio del verbale di pubblico ufficiale, salvo querela di falso; quindi servono prove documentali dirette e conformi per contestare un P.V.
  • Indicatori tipici che giustificano un accertamento per operazioni inesistenti: mancanza di strutture e di forza lavoro compatibili con l'attività dichiarata, assenza di beni strumentali o mezzi necessari, incongruenze in Spesometro/rapporti con terzi, documenti di trasporto non intestati al presunto fornitore, omissioni fiscali del fornitore.
  • Se il fornitore è già stato oggetto di accertamento fiscale con esito negativo (irregolarità confermate), ciò rafforza l'ipotesi di inesistenza delle operazioni per i clienti che gli hanno detratto o dedotto costi/IVA.
  • In situazioni simili il contribuente dovrebbe documentare diligentemente l'operatività effettiva: contratti dettagliati, ddt e documenti di consegna recanti riferimenti del fornitore, pagamenti tracciati verso il conto del fornitore, attestazioni formali assunte secondo le forme procedurali richieste, e ogni elemento che dimostri la ricezione della prestazione o del bene.

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