Cassazione Civile, Ordinanza n. 09616/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a progetto nell'ambito di un contesto di cooperazione/settore umanitario. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 16.200,00 quale corrispettivo della prestazione, ma il decreto era stato annullato in sede di opposizione; inoltre era stata confermata la sua condanna a restituire euro 12.000,00 per rimborso spese di alloggio. In appello la decisione di primo grado è stata confermata, ritenendosi applicabile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e rilevandosi, da un lato, che non era stata provata la cessazione del rapporto in data anteriore al dicembre 2011 e, dall'altro, che il lavoratore non aveva provato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che tale eccezione non sarebbe applicabile al rapporto per la disciplina speciale del settore umanitario di cui alla legge n. 49/1987; (2) ulteriore violazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, assumendo l'inapplicabilità dell'eccezione ai rapporti di lavoro a progetto; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata valutazione del CUD emesso dalla fondazione e illegittima condanna alla restituzione delle spese di locazione, sostenendo che l'abitazione era utilizzata da tutti i partecipanti al progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non indicavano alcuna ragione giuridica idonea a escludere l'applicazione della norma generale dell'art. 1460 c.c. ai contratti a prestazioni corrispettive, quale era il rapporto in causa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato come vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha quindi confermato le statuizioni di merito e condannato il ricorrente alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato; ha invece respinto la domanda della controricorrente di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo non ravvisabile un abuso del processo.
Norme richiamate
È norma generale di diritto comune applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive; non è esclusa, in assenza di specifica incompatibilità, dalla disciplina speciale richiamata dal ricorrente.
La Corte rileva che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la disciplina del settore umanitario impedirebbe l'applicazione dell'art. 1460 c.c.
art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003
La Corte osserva che neppure questa disciplina è stata dimostrata incompatibile con l'eccezione di inadempimento nei rapporti a progetto.
Il motivo è inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio non è deducibile senza specificare le difformità tra le due decisioni di merito.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato quale preclusione alla censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme.
Richiamato dalla Corte quale disciplina risultante dalle modifiche normative successive alla riforma del 2022 in tema di doppia conforme.
La condanna richiede un abuso del processo oggettivamente valutabile, come l'azione o resistenza pretestuosa; nel caso concreto tale abuso non è stato ravvisato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per determinare l'importo ulteriore dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Richiamati per distinguere la responsabilità aggravata ordinaria dalla sanzione pubblicistica del comma 3.
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce regola generale dei contratti a prestazioni corrispettive e può operare anche nei rapporti di lavoro parasubordinato, salvo che sia dimostrata una specifica incompatibilità con la disciplina speciale invocata.
- Per escludere l'applicazione di una norma generale di diritto comune non basta richiamare una disciplina speciale: occorre indicare in modo puntuale la ragione di incompatibilità tra le due discipline.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva del processo, non essendo sufficiente la mera soccombenza o una difesa infondata.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09613/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09617/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09627/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09634/2024 del 10/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 10 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09638/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →