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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09616/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a progetto nell'ambito di un contesto di cooperazione/settore umanitario. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 16.200,00 quale corrispettivo della prestazione, ma il decreto era stato annullato in sede di opposizione; inoltre era stata confermata la sua condanna a restituire euro 12.000,00 per rimborso spese di alloggio. In appello la decisione di primo grado è stata confermata, ritenendosi applicabile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e rilevandosi, da un lato, che non era stata provata la cessazione del rapporto in data anteriore al dicembre 2011 e, dall'altro, che il lavoratore non aveva provato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che tale eccezione non sarebbe applicabile al rapporto per la disciplina speciale del settore umanitario di cui alla legge n. 49/1987; (2) ulteriore violazione dell'art. 1460 c.c. in relazione all'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, assumendo l'inapplicabilità dell'eccezione ai rapporti di lavoro a progetto; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancata valutazione del CUD emesso dalla fondazione e illegittima condanna alla restituzione delle spese di locazione, sostenendo che l'abitazione era utilizzata da tutti i partecipanti al progetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché non indicavano alcuna ragione giuridica idonea a escludere l'applicazione della norma generale dell'art. 1460 c.c. ai contratti a prestazioni corrispettive, quale era il rapporto in causa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché formulato come vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme, senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha quindi confermato le statuizioni di merito e condannato il ricorrente alle spese, disponendo altresì il raddoppio del contributo unificato; ha invece respinto la domanda della controricorrente di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo non ravvisabile un abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    È norma generale di diritto comune applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive; non è esclusa, in assenza di specifica incompatibilità, dalla disciplina speciale richiamata dal ricorrente.

  • legge n. 49/1987

    La Corte rileva che il ricorrente non ha spiegato per quale ragione la disciplina del settore umanitario impedirebbe l'applicazione dell'art. 1460 c.c.

  • art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte osserva che neppure questa disciplina è stata dimostrata incompatibile con l'eccezione di inadempimento nei rapporti a progetto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio non è deducibile senza specificare le difformità tra le due decisioni di merito.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato quale preclusione alla censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte quale disciplina risultante dalle modifiche normative successive alla riforma del 2022 in tema di doppia conforme.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna richiede un abuso del processo oggettivamente valutabile, come l'azione o resistenza pretestuosa; nel caso concreto tale abuso non è stato ravvisato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per determinare l'importo ulteriore dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamati per distinguere la responsabilità aggravata ordinaria dalla sanzione pubblicistica del comma 3.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce regola generale dei contratti a prestazioni corrispettive e può operare anche nei rapporti di lavoro parasubordinato, salvo che sia dimostrata una specifica incompatibilità con la disciplina speciale invocata.
  • Per escludere l'applicazione di una norma generale di diritto comune non basta richiamare una disciplina speciale: occorre indicare in modo puntuale la ragione di incompatibilità tra le due discipline.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva del processo, non essendo sufficiente la mera soccombenza o una difesa infondata.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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