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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09631/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di compensi asseritamente dovuti a un dipendente pubblico per l'attività svolta nell'ambito di un progetto finalizzato relativo alla definizione di pratiche di condono. Il dipendente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto dall'ente locale. In appello, il decreto era stato revocato e l'ente condannato solo al pagamento di una somma residua, perché la Corte territoriale aveva ritenuto non dovuti gli importi richiesti in assenza di un preventivo impegno di spesa: la previsione di compenso era considerata meramente programmatica, subordinata alla riscossione di oneri concessori indicati come copertura finanziaria, ma non dimostrati nella loro effettiva disponibilità. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 182 T.U.E.L., 2697 e 2699 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come programmatica la delibera di approvazione del programma e avesse trascurato le delibere di liquidazione dei compensi; 2) violazione degli artt. 2126 c.c., 191 T.U.E.L. e 36 Cost., invocando in subordine il diritto al corrispettivo per prestazioni lavorative comunque svolte, anche se rese sulla base di un atto invalido; 3) violazione dell'art. 2041 c.c., sempre in via subordinata, per l'indebito arricchimento dell'amministrazione derivato dall'attività eseguita; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, assumendo che, se fossero state accolte le censure principali, la compensazione parziale non sarebbe stata disposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non evidenziava un vero error in procedendo, ma si risolveva nella contestazione della valutazione di merito della documentazione effettuata dalla Corte d'appello, giudicata plausibile nel ritenere la disciplina del compenso meramente programmatica e subordinata a una copertura finanziaria non provata. La Corte ha ricordato, solo a fini di completezza, l'orientamento secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici sono riservati alla contrattazione collettiva e gli atti deliberativi difformi sono nulli. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: pur riconoscendo che, secondo la giurisprudenza richiamata, l'invalidità dell'atto non esclude in astratto l'applicazione dell'art. 2126 c.c. e la remunerazione delle prestazioni effettivamente rese, la Corte ha escluso la possibilità di applicare tale principio nel caso concreto perché il ricorrente non aveva neppure allegato lo svolgimento di prestazioni aggiuntive oltre il debito orario. Per le stesse ragioni è stato rigettato il terzo motivo sull'arricchimento senza causa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava una concreta violazione delle regole sulle spese, ma prospettava solo una conseguenza subordinata all'accoglimento degli altri motivi. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, non avendo il Comune svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 182 d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della delibera e la disciplina dell'impegno di spesa; la Corte non ne accoglie la censura, ritenendola priva di reale decisività sul piano processuale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato come norma sull'onere della prova; la Corte ritiene che la censura si risolva nella contestazione della valutazione di merito della documentazione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli perché la doglianza non supera il piano della mera contestazione del merito.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte ne conferma l'astratta applicabilità nel pubblico impiego privatizzato alle prestazioni di fatto rese in forza di atto invalido, ma esclude il diritto al compenso nel caso concreto per mancata allegazione delle prestazioni aggiuntive oltre l'orario dovuto.

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

    Richiamato per sostenere l'invalidità dell'atto in difetto di impegno di spesa; la Corte osserva che ciò non basta, da solo, a fondare la pretesa senza allegazione della prestazione aggiuntiva di fatto resa.

  • art. 36 Cost.

    Invocato in relazione al diritto alla retribuzione per il lavoro prestato; la Corte non accoglie la censura perché manca l'allegazione di attività ulteriori rispetto al debito orario.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato in subordine per indebito arricchimento dell'amministrazione; il motivo è rigettato sulla base del medesimo difetto di allegazione e prova delle prestazioni aggiuntive.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato contro la regolazione delle spese; la Corte dichiara la censura inammissibile perché meramente alternativa e subordinata, non diretta contro una concreta violazione delle regole di distribuzione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla Corte per ribadire che nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; gli atti negoziali della P.A. difformi sono nulli.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la spettanza dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; un atto deliberativo della pubblica amministrazione non basta, da solo, a fondare il diritto al compenso se non è conforme alla disciplina collettiva e ai vincoli previsti.
  • L'invalidità dell'atto con cui la pubblica amministrazione preveda o autorizzi prestazioni aggiuntive non esclude, in astratto, l'applicazione dell'art. 2126 c.c.: il lavoratore può ottenere il corrispettivo se prova di aver effettivamente reso la prestazione non dovuta ma concretamente eseguita.
  • Per ottenere il compenso ex art. 2126 c.c. non è sufficiente dedurre la nullità o l'invalidità dell'atto; è necessario allegare e provare lo svolgimento effettivo di prestazioni lavorative ulteriori rispetto al debito orario o comunque oltre la prestazione dovuta.
  • La domanda subordinata di indebito arricchimento non può essere accolta se si fonda sul medesimo difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa economica.
  • La censura sulle spese è inammissibile quando non contesta una specifica violazione delle regole legali di distribuzione, ma si limita a proporre un esito diverso subordinato all'accoglimento dei motivi principali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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