Cassazione Civile, Ordinanza n. 09617/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcune lavoratrici avevano agito contro la società di provenienza e contro la società che le aveva assunte, chiedendo: la declaratoria di nullità, invalidità e illegittimità dei verbali di conciliazione stipulati con la società cessionaria; l’accertamento della continuità ininterrotta del rapporto di lavoro con quest’ultima; la dichiarazione di responsabilità solidale delle due società per i diritti retributivi e contrattuali maturati; il pagamento di buoni pasto residui e scatti di anzianità. La Corte d’appello aveva ritenuto nulli i verbali per violenza morale, valorizzando una comunicazione della società che prospettava, in sostanza, la perdita del posto o la mancata assunzione ove le lavoratrici non avessero accettato una nuova assunzione con rinuncia alle tutele dell’art. 2112 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 1434, 1435, 1362, 1965, 2112 c.c. e degli artt. 410, 411 c.p.c., sostenendo che la lettera costituiva una legittima proposta condizionata e non una minaccia idonea a integrare violenza morale; (2) le medesime censure, insistendo che l’assunzione non era mai stata in discussione e che non vi era alcun timore concreto di perdita del posto; (3) ancora violazione delle norme sulla violenza morale, contestando che nella fattispecie ricorressero i requisiti dell’art. 1434 c.c.; (4) violazione dell’art. 2113 ult. comma c.c. e degli artt. 410, 411 c.p.c., sostenendo che l’impugnazione della conciliazione in sede protetta sarebbe ammissibile solo per vizi tipizzati e non per scelte di merito; (5) violazione delle norme sulla transazione e sull’art. 2112 c.c., oltre a vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, censurando la dichiarazione di nullità dei verbali, il trasferimento d’azienda e la continuità del rapporto; (6) violazione dell’art. 1, comma 563, l. n. 147/2013 in relazione all’art. 2112 c.c., contestando la responsabilità solidale della cessionaria per i crediti maturati presso la precedente società e invocando la disciplina speciale dei processi di mobilità del personale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti di una delle intimate per sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, terzo, quinto e sesto motivi e ha ritenuto infondato il quarto motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di una lavoratrice per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di un accordo conciliativo globale e novativo intervenuto successivamente; ha poi rigettato il ricorso nei confronti delle altre resistenti. Ha quindi confermato la decisione d’appello nella parte in cui aveva annullato i verbali di conciliazione per violenza morale, accertato il trasferimento d’azienda e la continuità del rapporto di lavoro con la società cessionaria, lasciando fermo il rigetto della domanda relativa a buoni pasto residui e scatti di anzianità. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle controricorrenti, con distrazione, e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1434 c.c.
Richiamato come norma sulla violenza morale: la Corte ribadisce che la sua applicazione implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
art. 1435 c.c.
Richiamato in tema di requisiti della violenza morale; la Corte ne esclude una diversa applicazione perché le censure tendevano a rivalutare il fatto.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale; la Corte ribadisce che la deduzione della sua violazione richiede la specifica indicazione dei canoni violati e del modo in cui il giudice se ne sia discostato.
art. 1965 c.c.
Richiamato in tema di transazione; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente che voleva limitare l'impugnabilità del negozio conciliativo a ipotesi tipizzate.
art. 2112 c.c.
Richiamato quale parametro delle garanzie connesse al trasferimento d’azienda e alla continuità del rapporto di lavoro; la Corte non rivede l’accertamento di fatto compiuto in appello.
art. 410 c.p.c.
Richiamato in relazione alle conciliazioni lavoristiche; non ne deriva una limitazione, nei termini sostenuti dalla ricorrente, ai vizi della volontà deducibili.
art. 411 c.p.c.
Richiamato per le conciliazioni in sede protetta: la Corte afferma che non esclude la rilevanza dei vizi della volontà del negozio concluso.
art. 2113 ult. comma c.c.
La Corte afferma che l’inoppugnabilità delle rinunce e transazioni in sede protetta non elimina la possibilità di far valere i vizi della volontà.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte dichiara inammissibili le censure che in realtà miravano a contestare gli accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente; la Corte reputa la censura non autosufficiente e non specificamente pertinente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte osserva che le doglianze non colgono un vero omesso esame ma chiedono una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come onere di esporre compiutamente i fatti di causa nel ricorso per cassazione; la sua inosservanza impedisce la delibazione del motivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per l’esigenza di chiarezza della motivazione e, nel contesto, per ribadire i limiti del controllo di legittimità.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al motivo di nullità per motivazione inesistente, ma senza accoglimento della censura.
art. 134 n. 2 e 4 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per il vizio motivazionale denunciato, non accolto dalla Corte.
art. 1, comma 563, l. n. 147/2013
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di una procedura speciale di mobilità del personale e l’esclusione della responsabilità solidale della cessionaria; la Corte non esamina il merito perché la questione è ritenuta nuova.
art. 1, comma 568, l. n. 147/2013
Richiamato insieme al comma 563 nella prospettazione difensiva, senza esame nel merito per novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione della propria lettura degli atti a quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- L’accertamento della violenza morale quale vizio del consenso è tipicamente un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rinnovato in cassazione sotto la veste formale della violazione di legge.
- Le conciliazioni in sede protetta ex artt. 410 e 411 c.p.c. e l’inoppugnabilità delle rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c. non escludono la deducibilità dei vizi della volontà del negozio.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: deve esporre compiutamente i fatti rilevanti, indicare dove e come le questioni siano state dedotte nei gradi di merito e non può limitarsi ad affermazioni generiche o a contestazioni di motivazione prive di adeguato supporto processuale.
- Una questione non dedotta nei gradi di merito non può essere proposta per la prima volta in cassazione; la parte che invochi una disciplina speciale o un diverso regime sostanziale deve indicare con precisione l’avvenuta deduzione della questione negli atti precedenti.
- Quando il giudice di merito accerta la nullità di verbali conciliativi e la continuità del rapporto di lavoro in presenza di un trasferimento d’azienda, la cassazione non può sostituire la propria valutazione di fatto a quella del giudice territoriale se il ricorso mira soltanto a un diverso apprezzamento degli elementi probatori.
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