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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09638/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da alcuni eredi di una vittima della criminalità organizzata per ottenere il ripristino di un assegno vitalizio non reversibile previsto dalla l. n. 407/1998, oltre alla riliquidazione dell'importo in misura più elevata, dopo che il beneficio era stato prima sospeso e poi revocato dall'amministrazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo legittima la sospensione sulla base di elementi desunti da precedenti sentenze penali, che avrebbero mostrato un inserimento stabile in ambienti delinquenziali di un familiare e, per tale via, la sussistenza di una condizione ostativa. La Corte d'appello aveva invece accolto il gravame, accertando l'estraneità della vittima ad ambienti malavitosi. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, violazione dell'art. 2 quinquies, comma 1, lett. b), del d.l. n. 151/2008, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere insussistente la condizione ostativa all'erogazione del beneficio, fondata sulla necessaria estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura ministeriale mirasse, in realtà, a contestare una valutazione di fatto compiuta dalla Corte d'appello sulla base dei provvedimenti amministrativi e delle sentenze penali richiamate, valutazione riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle due distinte parti controricorrenti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando il regime della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2 quinquies, comma 1, lett. b), d.l. n. 151/2008

    ratione temporis applicabile

    la norma è richiamata come fonte della condizione ostativa all'erogazione del beneficio, consistente nell'estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali; la Corte, però, non entra nel merito della sua interpretazione perché reputa inammissibile la censura, trattandosi di valutazione di fatto del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano con il meccanismo della prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse del processo

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma richiamata solo quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 11 l. n. 206/2004

    richiamato solo nel precedente giurisprudenziale citato dalla Corte per escludere il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato

  • art. 2 comma 1 l. n. 407/1998

    indica il titolo normativo dell'assegno vitalizio richiesto dagli eredi della vittima

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di errore interpretativo della norma, si sollecita in realtà una diversa valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L'accertamento circa la sussistenza o meno di condizioni ostative al godimento di un beneficio, se fondato sull'apprezzamento di provvedimenti amministrativi e sentenze penali, costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Per le Amministrazioni dello Stato il raddoppio del contributo unificato non opera, poiché il regime della prenotazione a debito le esenta dal pagamento delle imposte e tasse processuali previste per le parti private.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate distintamente in favore di ciascuna parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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