Cassazione Civile, Ordinanza n. 09634/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente di un comune per il pagamento di compensi relativi a un progetto finalizzato concernente la definizione di pratiche di condono. Il comune ha proposto opposizione e la Corte d'appello, riformando in parte la decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'ente al pagamento di una somma residua, ritenendo non dovuti gli importi pretesi per difetto di un preventivo impegno di spesa e perché la previsione del compenso era solo programmatica, subordinata alla riscossione di oneri concessori non provata nella sua effettività. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 182 T.U.E.L., 2697 e 2699 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come meramente programmatiche, o comunque non adeguatamente considerato, la delibera di approvazione del programma e le delibere di liquidazione; (2) violazione degli artt. 2126 c.c., 191 T.U.E.L. e 36 Cost., deducendo che, anche se l'atto autorizzativo fosse viziato o nullo, restava dovuto il corrispettivo per l'attività lavorativa concretamente prestata; (3) violazione dell'art. 2041 c.c., per l'arricchimento senza causa dell'amministrazione conseguente all'esecuzione dell'attività; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese, sostenendo che, se le altre censure fossero state accolte, non sarebbe stata operata la compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sulla documentazione, che aveva ritenuto plausibilmente meramente programmatica la previsione del compenso in mancanza di prova dell'effettiva copertura finanziaria. La Corte ha richiamato, solo a fini di completezza, il principio secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva e un atto deliberativo della P.A., anche se rispettoso dei vincoli finanziari, è nullo se non conforme alla contrattazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, in astratto, un atto invalido non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c. per remunerare prestazioni effettivamente svolte nel pubblico impiego privatizzato, ma ha escluso la sua operatività nel caso concreto perché il ricorrente non aveva neppure allegato lo svolgimento di prestazioni aggiuntive oltre il debito orario. Per gli stessi rilievi è stato rigettato anche il terzo motivo sull'arricchimento senza causa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava una specifica violazione delle regole di distribuzione delle spese, limitandosi a una censura meramente ipotetica e subordinata. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché il comune intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 182 d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità/efficacia delle deliberazioni di approvazione e liquidazione; la Corte non accoglie la censura perché ritiene che la valutazione della documentazione sia di merito e, in ogni caso, che nel pubblico impiego contrattualizzato la spesa economica deve rispettare la disciplina collettiva e i vincoli di legge.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla copertura finanziaria e sulla natura dell'atto; la Corte lo reputa non decisivo, perché la doglianza si risolve in una rivalutazione del merito.
art. 2699 c.c.
Richiamato nel primo motivo, senza esito favorevole per il ricorrente; la Corte non ravvisa l'error in procedendo denunciato.
art. 2126 c.c.
La Corte ribadisce che può trovare applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato per remunerare prestazioni effettivamente rese in base a un titolo invalido, ma solo se la prestazione aggiuntiva sia concretamente allegata e provata; nel caso concreto la condizione manca.
art. 191 d.lgs. n. 267/2000
Invocato dal ricorrente in relazione alla validità dell'impegno di spesa; la Corte osserva che l'assenza di allegazione della prestazione aggiuntiva rende irrilevante la doglianza ai fini del compenso richiesto.
art. 36 Cost.
Richiamato a sostegno del diritto alla retribuzione per lavoro svolto; la Corte lo considera non sufficiente, nel caso concreto, a superare la mancanza di allegazione/prova delle prestazioni aggiuntive.
art. 2041 c.c.
La domanda di arricchimento senza causa è respinta perché, mancando l'allegazione della prestazione aggiuntiva nei termini indicati, non è dimostrato il presupposto fattuale dell'arricchimento risarcibile.
art. 91 c.p.c.
Il motivo sulle spese è dichiarato inammissibile perché non denuncia una concreta violazione delle regole di soccombenza, ma solo una diversa ipotesi di regolazione subordinata all'accoglimento degli altri motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla Corte per affermare che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione di trattamenti economici non può fondarsi su un mero atto deliberativo dell'amministrazione se questo non sia conforme alla contrattazione collettiva; in difetto, l'atto è nullo.
- L'applicazione dell'art. 2126 c.c. nel pubblico impiego privatizzato è possibile per remunerare prestazioni effettivamente rese in forza di un titolo invalido, ma il lavoratore deve allegare e provare concretamente lo svolgimento della prestazione aggiuntiva richiesta.
- La domanda di arricchimento senza causa presuppone la dimostrazione dell'utilità patrimoniale effettivamente conseguita dalla pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione svolta; senza allegazione/prova del fatto costitutivo, la pretesa non può essere accolta.
- In cassazione non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito ha già esaminato la documentazione e ne ha tratto una conclusione plausibile.
- La censura sulle spese di lite deve investire una concreta violazione delle regole legali di distribuzione della soccombenza; non è sufficiente una critica meramente ipotetica o subordinata all'accoglimento di altri motivi.
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