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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09627/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente scolastico ATA assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2011, che aveva prestato in precedenza servizio presso vari istituti scolastici statali con una serie di contratti a tempo determinato su posti vacanti nell'organico di diritto e di fatto. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della corretta ricostruzione di carriera e delle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la fondatezza della pretesa nel merito, riformando solo la statuizione sulle spese e compensandole integralmente per l'assoluta novità della questione. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza d'appello per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 12 disp. prel. c.c. e 24 Cost., oltre che dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese dei gradi di merito fosse priva di congrua motivazione e che il richiamo all'assoluta novità della questione sul principio di non discriminazione non fosse sufficiente; 2) violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., deducendo che la motivazione in tema di spese fosse meramente apparente, perché priva dell'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente perché strettamente connessi. Ha osservato che la decisione della Corte territoriale sulla compensazione delle spese era congruamente motivata, poiché gli atti di causa principali erano tutti anteriori alla sentenza di questa Corte n. 31150 del 28.11.2019, che aveva affrontato la questione e aveva ritenuto giustificata la compensazione per l'assoluta novità del tema. Non essendo ravvisabile né violazione delle norme sulle spese né motivazione apparente, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre disposto che non si faccia luogo a regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva, e ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro della regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte ritiene legittima la compensazione motivata per assoluta novità della questione

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla motivazione delle spese

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare l'apparenza della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è legittima quando il giudice la fonda su una motivazione non meramente apparente e idonea a dar conto dell'assoluta novità della questione trattata, specie se la controversia è stata introdotta prima del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale successivamente formato.
  • Non sussiste nullità della sentenza per difetto di motivazione quando la statuizione sulle spese consenta di comprendere la ragione decisoria seguita dal giudice e non si risolva in un'enunciazione apodittica priva di contenuto argomentativo.
  • In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata e non può essere accolta se il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del criterio della novità della questione alla luce del quadro giurisprudenziale esistente al momento della decisione.
  • Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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