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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09613/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato tempestivo avviamento al lavoro di un soggetto iscritto nelle liste per il collocamento dei disabili. La corte d'appello aveva riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno solo per un periodo limitato, ritenendo che l'individuazione del lavoratore da avviare spettasse in via esclusiva all'ufficio provinciale del lavoro e imputando a quest'ultimo un errore non scusabile nella gestione della documentazione. Aveva inoltre ridotto il risarcimento applicando l'art. 1227 c.c. per concorso di colpa, perché il danneggiato si era dimesso da un successivo impiego privato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della l. n. 68/1999, della l. r. n. 24/2000 e del decreto assessoriale n. 10349/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la legittimazione passiva del comune o comunque nell'escludere la sua responsabilità per il ritardo dell'assunzione. Con il secondo motivo ha denunciato insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello avrebbe travisato i fatti, dando rilievo al concorso di colpa e alle dimissioni dall'impiego privato invece che al vuoto lavorativo di nove mesi e alla pretesa necessità di dimettersi per la gravosità dell'attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non incideva sulla ratio della sentenza impugnata: la disciplina richiamata dal ricorrente non scalfiva l'affermazione secondo cui l'individuazione del soggetto da avviare al lavoro competeva in via esclusiva all'ufficio provinciale del lavoro, secondo la normativa regionale letta in coerenza con l'art. 6 della l. n. 68/1999. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, che aveva applicato i principi sul risarcimento del mancato avviamento al lavoro ma riducendolo per concorso di colpa ex art. 1227 c.c.; inoltre tendeva a sollecitare una diversa valutazione di merito sulle dimissioni e denunciava il vizio motivazionale oltre i limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c. come interpretato da Cass. S.U. n. 8053/2014. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 68/1999

    La legge statale sul collocamento mirato dei disabili non è stata letta nel senso di attribuire al datore di lavoro il potere di individuare il soggetto da assumere; la disciplina richiamata dal ricorrente non interferisce con quella regionale che assegna l'attuazione delle procedure agli uffici del lavoro.

  • L. R. n. 24/2000

    La normativa regionale è stata considerata compatibile con la legge statale nella parte in cui demanda agli uffici del lavoro l'attuazione delle procedure di collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili.

  • Decreto Assessoriale n. 10349/2001

    È richiamato come fonte della disciplina regionale applicata dalla corte territoriale per attribuire agli uffici del lavoro la gestione delle procedure di avviamento al lavoro dei disabili.

  • art. 6 L. n. 68/1999

    "organismi individuati dalle regioni ... di seguito denominati \"uffici competenti\""

    Attribuisce agli uffici competenti, in raccordo con i servizi territoriali, la programmazione, attuazione e verifica degli interventi per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, inclusi avviamento al lavoro, tenuta delle liste e collocamento mirato.

  • art. 9 L. n. 68/1999

    L'obbligo del datore di lavoro di presentare richiesta di assunzione all'ufficio competente non incide sulla disciplina regionale dell'avviamento e non basta a fondare la censura del ricorrente.

  • art. 1227 c.c.

    Il risarcimento del danno da mancato guadagno può essere ridotto per concorso di colpa del danneggiato, quando questi abbia contribuito al pregiudizio con il proprio comportamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti oggi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità; non è consentito trasformarlo in una nuova valutazione di merito sui fatti.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    È richiamata per affermare che la denuncia di omesso esame di fatto decisivo deve rispettare i rigorosi limiti formali e sostanziali fissati dalle Sezioni Unite.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel collocamento mirato dei disabili, la disciplina sull'avviamento al lavoro può attribuire agli uffici competenti un ruolo esclusivo nell'individuazione del soggetto da avviare, sicché la censura che invochi solo la normativa statale è inammissibile se non si confronta con tale specifica ratio.
  • Quando il giudice di merito applica i principi sulla responsabilità da mancato avviamento al lavoro ma riduce il risarcimento per concorso di colpa del danneggiato, il ricorso per cassazione deve aggredire proprio questa ratio e non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; il ricorso è inammissibile se non rispetta i requisiti rigorosi elaborati dalle Sezioni Unite per il vizio motivazionale.
  • Il datore di lavoro che abbia presentato la richiesta di assunzione non esaurisce necessariamente il thema della responsabilità per il ritardo nell'avviamento quando la normativa speciale attribuisca agli uffici competenti la gestione della procedura di collocamento mirato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniOnere della prova
RamiLavoroProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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