Cassazione Civile, Ordinanza n. 21260/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda l’occupazione d’urgenza di un fondo privato da parte di un comune, avvenuta nel 1981, sul quale furono realizzati un edificio scolastico e alcuni capannoni senza che fosse poi completata tempestivamente una valida procedura espropriativa. Il proprietario originario aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento del valore della quota di suolo irreversibilmente trasformata e di un’indennità per l’occupazione legittima. Dopo il decesso dell’originario attore, il giudizio era proseguito dagli eredi. Il tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di competenza sulla domanda relativa all’indennità da occupazione legittima e aveva rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova della proprietà dei suoli. La corte d’appello, invece, aveva riconosciuto la prova della proprietà, ritenendo utilizzabili come elementi presuntivi gli atti della procedura ablativa nei quali il privato era indicato come proprietario, e aveva poi liquidato il risarcimento applicando i valori accertati tramite consulenza tecnica, con rivalutazione e interessi. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria connessa all’occupazione; 2) violazione delle norme sul termine per riassumere la causa relativa all’indennità, lamentando l’affermazione della corte d’appello sulla possibilità di introdurre una nuova causa; 3) erroneo accertamento della proprietà in capo al dante causa degli eredi, contestando il valore probatorio degli atti espropriativi e richiamando un diverso accertamento compiuto in un successivo giudizio; 4) erronea determinazione del quantum, sostenendo che il valore andasse riferito al momento della rinuncia abdicativa e comunque alla sola destinazione agricola del suolo; 5) inammissibilità della domanda perché proposta quando l’occupazione legittima non era ancora scaduta; 6) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’atto di appello dei privati. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, confermando che la questione di giurisdizione era coperta da giudicato, che non vi era interesse a censurare un obiter dictum, che la censura sulla proprietà era generica e in realtà sollecitava un riesame del fatto, che la liquidazione del danno era corretta secondo il principio per cui il momento di perdita della proprietà coincide con l’irreversibile trasformazione del bene o con la cessazione dell’occupazione legittima, e che le ulteriori doglianze erano comunque non autosufficienti o non confrontate con la ratio della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del comune, confermando le decisioni della corte d’appello che avevano riconosciuto il diritto degli eredi al risarcimento per l’occupazione illegittima e alla liquidazione del valore dei terreni, oltre rivalutazione e interessi. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. La Corte ha chiarito, tra l’altro, che: la mancata impugnazione della questione di giurisdizione in appello aveva formato giudicato; l’osservazione della sentenza non definitiva sulla possibilità di promuovere un nuovo giudizio per l’indennità era un obiter dictum; la contestazione della titolarità del bene non superava la motivazione di merito fondata sugli atti della procedura ablativa e, in sostanza, pretendeva un riesame del fatto; la quantificazione era coerente con il momento di perdita della proprietà individuato dalla giurisprudenza di legittimità; le censure ulteriori erano generiche o prive di autosufficienza.
Norme richiamate
"il difetto di giurisdizione è rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo"
Il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio, ma la relativa questione è soggetta a preclusione se sulla giurisdizione si è formato giudicato esplicito o implicito nelle precedenti fasi del processo.
Richiamato per affermare che, in mancanza di fissazione di un termine per la riassunzione, la parte avrebbe dovuto comunque considerare il termine previsto dalla norma.
La censura è inammissibile se manca l’interesse ad agire o a impugnare un passaggio motivazionale privo di decisività.
La doglianza sulla genericità dell’appello è inammissibile se è a sua volta generica e non trascrive il contenuto dell’atto di appello in misura sufficiente al controllo di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È il parametro invocato per il motivo sulla giurisdizione, ma la censura non supera la preclusione derivante dal giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge richiede la deduzione di un’erronea ricognizione della norma astratta, non un mero dissenso sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato come base della domanda risarcitoria per occupazione illegittima e perdita della proprietà.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Evocato dal ricorrente, ma la Corte rileva anche la non decisività delle doglianze e, in ogni caso, la non attualità ratione temporis rispetto ai fatti di causa.
art. 53 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla giurisdizione.
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato nel motivo sulla presunta inammissibilità della domanda proposta prima della scadenza dell’occupazione legittima.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla giurisdizione e su altri profili processuali.
art. 15 L. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla quantificazione del danno.
art. 16 L. 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla quantificazione del danno.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla quantificazione del danno.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla quantificazione del danno.
art. 3, comma 65, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla quantificazione del danno.
art. 5-bis, comma 7-bis, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in L. 8 agosto 1992, n. 359
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla quantificazione del danno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
Richiamato per il domicilio telematico indicato nel ricorso.
art. 130 Cost.
Citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- La questione di giurisdizione, pur rilevabile d’ufficio, non può essere riesaminata in cassazione quando su di essa si sia formato giudicato esplicito o implicito per mancata specifica impugnazione nelle fasi precedenti.
- Non ha interesse a censurare un passaggio motivazionale chi deduca solo l’erroneità di un obiter dictum privo di decisività e non idoneo a incidere sul dispositivo.
- La prova della proprietà in controversie da occupazione/espropriazione illegittima può essere ricavata da qualsiasi elemento utile, compresi gli atti della procedura ablativa nei quali il privato sia indicato come proprietario, salvo emergano elementi contrari o un errore nell’indicazione.
- La doglianza di violazione di legge è inammissibile quando mira, in realtà, a una diversa ricostruzione dei fatti o a una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
- Nelle occupazioni illegittime della P.A., il momento rilevante per la perdita della proprietà e per la stima del bene coincide con l’irreversibile trasformazione del fondo oppure, se vi è stata inizialmente occupazione legittima, con la cessazione di tale occupazione.
- Se il danno sopravviene nel corso del giudizio, il giudice deve decidere tenendo conto della situazione esistente al momento della decisione, esaminando la domanda nel merito.
- Le censure di appello o di cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: la mera allegazione di genericità o l’omessa trascrizione degli atti rilevanti comportano inammissibilità.
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