Cassazione Civile, Ordinanza n. 23477/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dall'ex datrice di lavoro sull'ultima busta paga del dipendente, dopo la cessazione consensuale del rapporto, per recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore relativa a un periodo in cui la società aveva sospeso sia i versamenti sia le trattenute in busta paga in ragione della disciplina emergenziale dettata per gli eventi calamitosi che avevano colpito il territorio di Foggia. In primo grado era stata accolta la domanda del lavoratore e dichiarata illegittima la trattenuta, anche in ragione della transazione novativa intervenuta in sede di risoluzione consensuale, con rinuncia a ogni reciproca pretesa. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento, ma con diversa motivazione, escludendo efficacia preclusiva alla transazione verso il diritto dell'INPS e ritenendo comunque prescritto il diritto della società al recupero, poiché la decorrenza della prescrizione andava riferita alla scadenza del periodo paga cui il contributo si riferiva, o comunque alla cessazione della sospensione. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 23 della l. n. 218/1952, dell'art. 3, comma 9, lett. b), della l. n. 335/1995, degli artt. 2935 e 2946 c.c., nonché della normativa emergenziale (d.l. n. 245/2002 e o.p.c.m. n. 3253/2002), sostenendo che la sospensione riguardasse i soli versamenti e non le trattenute, che la rivalsa verso il lavoratore fosse mera facoltà e non obbligo, e che la prescrizione non potesse decorrere prima del momento in cui il diritto era concretamente esercitabile, cioè al termine del rapporto e del successivo versamento contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale secondo cui la disciplina emergenziale, dettata per agevolare le imprese colpite dagli eventi calamitosi, sospendeva i soli versamenti contributivi e non anche l'obbligo di trattenere sulla retribuzione la quota a carico del lavoratore ex art. 19 l. n. 218/1952. Ha inoltre confermato che, nel caso di omessa trattenuta alla scadenza del periodo di paga, il termine di prescrizione dell'azione di recupero del datore di lavoro decorre dalla scadenza del periodo di sospensione, coincidente con il momento di riattivazione dell'obbligo contributivo, senza rilievo del rateizzo, che opera sul distinto rapporto tra datore di lavoro e INPS. Poiché il recupero era stato avviato solo nel 2021 a fronte di una cessazione della sospensione al 31.12.2005, il credito era prescritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
artt. 19 e 23 della l. n. 218/1952
La Corte li interpreta nel senso che il contributo a carico del lavoratore va trattenuto dal datore di lavoro alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, e che la disciplina emergenziale non ha inciso su tale obbligo di trattenuta.
art. 3, comma 9, lett. b), della l. n. 335/1995
È richiamato dalla ricorrente come norma violata; nel testo non emerge un'autonoma interpretazione della Corte oltre al richiamo nel quadro normativo.
Sono invocati dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione decorresse solo dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato; la Corte respinge la censura affermando che il dies a quo coincide con la cessazione della sospensione ex lege.
La Corte lo legge come norma emergenziale che sospende termini di prescrizione, decadenza e adempimenti, in funzione di sostegno alle popolazioni e alle imprese colpite dalle calamità naturali.
o.p.c.m. n. 3253/2002, art. 1, commi 1 e 2
È interpretata nel senso che sospende i versamenti dei contributi e i relativi adempimenti, compresa la quota a carico dei lavoratori, ma non introduce una sospensione della trattenuta sulla retribuzione; la riscossione dei contributi sospesi avviene mediante rateizzazione.
o.p.c.m. n. 3279/2003
È richiamata per la proroga del periodo di sospensione fino al 30 giugno 2003.
o.p.c.m. n. 3300/2003
È richiamata per ulteriore proroga del periodo di sospensione sino al 31 marzo 2004.
o.p.c.m. n. 3308/2003
È richiamata per ulteriore proroga del periodo di sospensione sino al 31 marzo 2004.
o.p.c.m. n. 3344/2004, art. 5, comma 2
È richiamata per prorogare il dies ad quem al 31 dicembre 2005.
o.p.c.m. n. 3354/2004, art. 3, comma 2
È richiamata per prorogare il dies ad quem al 31 dicembre 2005.
art. 14 preleggi
È richiamato per affermare che le norme eccezionali sono di stretta interpretazione.
È applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme emergenziali dettate per calamità naturali vanno interpretate restrittivamente: se il testo sospende i versamenti contributivi e gli adempimenti correlati, non può automaticamente estendersi la sospensione alla trattenuta in busta paga in assenza di previsione espressa.
- La trattenuta della quota contributiva a carico del lavoratore, ex art. 19 l. n. 218/1952, resta collegata alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce; la sospensione del solo versamento all'INPS non sposta di per sé il momento di insorgenza o di esigibilità del diritto di recupero del datore.
- Quando una disciplina speciale mira a favorire le imprese colpite da eventi eccezionali, la sua ratio non consente di configurare vantaggi ulteriori per il lavoratore non espressamente previsti, come la mancata trattenuta della quota a suo carico.
- Nel recupero delle quote contributive a carico del dipendente, il rateizzo del debito verso l'ente previdenziale opera su un piano distinto e non incide sulla decorrenza della prescrizione dell'azione interna di recupero verso il lavoratore.
- Se il diritto al recupero della quota contributiva poteva essere esercitato alla cessazione della sospensione ex lege e l'azione viene proposta molti anni dopo, la prescrizione maturata impedisce l'azione restitutoria del datore di lavoro.
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