Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23481/2026 del 18/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un originario giudizio di lavoro nel quale un dirigente aveva ottenuto in primo grado una condanna della società datrice al pagamento di una somma rilevante, poi ridotta in appello; la società aveva altresì proposto domanda riconvenzionale risarcitoria molto elevata, rigettata. In cassazione, con sentenza rescindente, la Corte aveva accolto due motivi soltanto in punto di liquidazione delle spese, cassando con rinvio alla Corte d'appello per una nuova regolazione delle spese del processo. Il giudizio di rinvio, però, era stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione. Successivamente il dirigente aveva adito nuovamente il Tribunale chiedendo la condanna della società alla rifusione delle spese dei giudizi pregressi sulla base della sentenza di cassazione; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo inapplicabile l'art. 393 c.p.c. e richiamando la disciplina dell'art. 310 c.p.c. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 393 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, oltre a falsa applicazione dell'art. 310 c.p.c., sostenendo che la domanda principale sul licenziamento sarebbe coperta da giudicato e contestando che, a seguito dell'estinzione, potesse operare la regola per cui le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la mancata o tardiva riassunzione nel giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle pronunce emesse nel suo corso, salve solo le statuizioni già coperte da giudicato. Nel caso concreto, non vi era stata una vera e propria riproposizione della domanda originaria, ma un tentativo di riliquidare le spese del processo ormai estinto aggirando la tardiva riassunzione. Poiché la cassazione con rinvio aveva riguardato soltanto la nuova regolazione delle spese di quel processo e non il rapporto sostanziale, per il processo estinto operava la regola dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.c.

    La mancata o intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle pronunce emesse nel suo corso; salva solo la sopravvivenza delle statuizioni già coperte da giudicato.

  • art. 310 c.p.c.

    Nel processo estinto le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la regola opera quando non vi sia una valida riproposizione della domanda in un nuovo processo.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'interpretazione della disciplina processuale, ma non accolto dalla Corte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La tardiva o mancata riassunzione nel giudizio di rinvio estingue l'intero processo e fa venir meno le pronunce rese nel suo ambito, salvo quelle già definitivamente coperte da giudicato.
  • Dopo l'estinzione del processo, non è consentito utilizzare un nuovo giudizio per ottenere effetti che presuppongono la prosecuzione del processo estinto, se manca una effettiva riproposizione della domanda originaria nei limiti consentiti dall'art. 393 c.p.c.
  • Quando la cassazione con rinvio interviene solo per la regolazione delle spese di lite, il successivo tentativo di ottenere una nuova liquidazione delle spese del processo estinto non elide la disciplina dell'art. 310 c.p.c., che pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
  • Il giudicato parziale e la formazione progressiva del giudicato possono far sopravvivere solo i capi definitivamente consolidati; non sopravvivono, invece, le statuizioni travolte dall'estinzione del processo di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.