Cassazione Civile, Ordinanza n. 23481/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un originario giudizio di lavoro nel quale un dirigente aveva ottenuto in primo grado una condanna della società datrice al pagamento di una somma rilevante, poi ridotta in appello; la società aveva altresì proposto domanda riconvenzionale risarcitoria molto elevata, rigettata. In cassazione, con sentenza rescindente, la Corte aveva accolto due motivi soltanto in punto di liquidazione delle spese, cassando con rinvio alla Corte d'appello per una nuova regolazione delle spese del processo. Il giudizio di rinvio, però, era stato dichiarato estinto per tardiva riassunzione. Successivamente il dirigente aveva adito nuovamente il Tribunale chiedendo la condanna della società alla rifusione delle spese dei giudizi pregressi sulla base della sentenza di cassazione; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dichiarato inammissibile la domanda, ritenendo inapplicabile l'art. 393 c.p.c. e richiamando la disciplina dell'art. 310 c.p.c. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 393 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, oltre a falsa applicazione dell'art. 310 c.p.c., sostenendo che la domanda principale sul licenziamento sarebbe coperta da giudicato e contestando che, a seguito dell'estinzione, potesse operare la regola per cui le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la mancata o tardiva riassunzione nel giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle pronunce emesse nel suo corso, salve solo le statuizioni già coperte da giudicato. Nel caso concreto, non vi era stata una vera e propria riproposizione della domanda originaria, ma un tentativo di riliquidare le spese del processo ormai estinto aggirando la tardiva riassunzione. Poiché la cassazione con rinvio aveva riguardato soltanto la nuova regolazione delle spese di quel processo e non il rapporto sostanziale, per il processo estinto operava la regola dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata o intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle pronunce emesse nel suo corso; salva solo la sopravvivenza delle statuizioni già coperte da giudicato.
Nel processo estinto le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la regola opera quando non vi sia una valida riproposizione della domanda in un nuovo processo.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'interpretazione della disciplina processuale, ma non accolto dalla Corte.
Norma del vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La tardiva o mancata riassunzione nel giudizio di rinvio estingue l'intero processo e fa venir meno le pronunce rese nel suo ambito, salvo quelle già definitivamente coperte da giudicato.
- Dopo l'estinzione del processo, non è consentito utilizzare un nuovo giudizio per ottenere effetti che presuppongono la prosecuzione del processo estinto, se manca una effettiva riproposizione della domanda originaria nei limiti consentiti dall'art. 393 c.p.c.
- Quando la cassazione con rinvio interviene solo per la regolazione delle spese di lite, il successivo tentativo di ottenere una nuova liquidazione delle spese del processo estinto non elide la disciplina dell'art. 310 c.p.c., che pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
- Il giudicato parziale e la formazione progressiva del giudicato possono far sopravvivere solo i capi definitivamente consolidati; non sopravvivono, invece, le statuizioni travolte dall'estinzione del processo di rinvio.
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