Cassazione Civile, Ordinanza n. 23478/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta effettuata dalla società sull’ultima busta paga di un ex dipendente, dopo la cessazione consensuale del rapporto di lavoro, per recuperare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore relativi a un periodo (9/2004-1/2006) nel quale la società aveva sospeso la trattenuta in busta paga in applicazione della disciplina emergenziale per gli eventi calamitosi che avevano colpito il territorio di Foggia. In primo grado la domanda del lavoratore era stata accolta, ritenendosi irripetibile la somma trattenuta anche per effetto di una transazione novativa con rinuncia reciproca a ogni pretesa. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello, ma con diversa motivazione: aveva ritenuto che la transazione non fosse opponibile all’INPS, soggetto estraneo, e che comunque il diritto della società al recupero fosse prescritto. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla sospensione emergenziale e sulla prescrizione, sostenendo che la sospensione riguardasse anche la trattenuta della quota a carico del lavoratore, che il diritto di rivalsa fosse mera facoltà e che, pertanto, la prescrizione non potesse decorrere prima del momento in cui il diritto era esercitabile, ossia alla cessazione del rapporto o comunque al termine della sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha condiviso la lettura della Corte territoriale secondo cui la disciplina emergenziale, per sua ratio, era diretta a favorire le imprese colpite dagli eventi calamitosi e incideva sulla sospensione dei soli versamenti contributivi verso l’INPS, non già sull’obbligo del datore di lavoro di trattenere la quota a carico del dipendente. Ha però anche chiarito che, proprio in ragione del legame tra trattenuta e versamento, il termine di prescrizione dell’azione di recupero non poteva comunque decorrere prima della cessazione della sospensione ex lege, cioè del 31 dicembre 2005. Poiché il recupero era stato avviato solo nel 2021, la prescrizione era maturata. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito; la società è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 19 l. n. 218/1952
"il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce"
la Corte la considera regola ordinaria sulla trattenuta della quota contributiva a carico del lavoratore, non incisa dalla disciplina emergenziale in assenza di espressa previsione derogatoria
art. 23 l. n. 218/1952
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sanzione prevista riguarda il tardivo versamento e non la trattenuta, ma la Corte non ne fa discendere l’ammissibilità del recupero tardivo oltre prescrizione
art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995
richiamato nel ricorso come norma sulla prescrizione contributiva, ma la decisione si concentra soprattutto sul regime speciale emergenziale e sul decorso del termine di prescrizione dell’azione di recupero
richiamato per individuare il momento dal quale il diritto può essere fatto valere; la Corte colloca la decorrenza, al più tardi, alla cessazione della sospensione legale
richiamato quale termine prescrizionale ordinario invocato dalla ricorrente
"son sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali"
la Corte lo interpreta come norma emergenziale di favore per i territori colpiti da calamità, rivolta a sospendere i termini e a consentire la ripresa delle attività economiche
o.p.c.m. n. 3253/2002, art. 1, commi 1 e 2
"sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale... ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti"
è interpretata nel senso che la sospensione riguarda il versamento dei contributi e non la trattenuta sulla retribuzione; la ripresa del versamento avviene secondo rateizzazione successiva
proroga il periodo di sospensione fino al 30 giugno 2003
proroga il periodo di sospensione fino al 31 marzo 2004
proroga il periodo di sospensione fino al 31 marzo 2004 per le province interessate
o.p.c.m. n. 3344/2004, art. 5, comma 2
proroga il dies ad quem della sospensione al 31 dicembre 2005
o.p.c.m. n. 3354/2004, art. 3, comma 2
proroga il dies ad quem della sospensione al 31 dicembre 2005
art. 14 Preleggi
richiamato per affermare che le norme eccezionali sono di stretta interpretazione; il silenzio sulla trattenuta non consente di estendere la sospensione anche a quest’ultima
fondamento della condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Le norme emergenziali di sospensione degli adempimenti contributivi, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione: se il testo prevede la sospensione dei versamenti ma non menziona la trattenuta della quota a carico del lavoratore, non può automaticamente estendersi anche a quest’ultima.
- La ratio di una disciplina emergenziale volta a sostenere le imprese colpite da calamità induce a leggere la sospensione come riferita al versamento dei contributi e non come beneficio diretto del lavoratore.
- L’azione del datore di lavoro per il recupero della quota contributiva a carico del lavoratore non può dirsi proponibile prima della cessazione della sospensione legale del relativo obbligo di versamento; da quel momento decorre, al più tardi, la prescrizione.
- Il rateizzo o la disciplina del pagamento differito dei contributi opera sul rapporto contributivo tra datore di lavoro e ente previdenziale e non sposta, di regola, il momento iniziale della prescrizione del diritto di recupero nei confronti del lavoratore oltre la fine della sospensione.
- In assenza di una specifica previsione derogatoria, la mancata trattenuta nel periodo di sospensione non esclude che il datore possa recuperare la quota, ma tale recupero resta soggetto ai normali termini prescrizionali.
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