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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23394/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica sostenendo che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 81/2000 celassero in realtà rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, protratti per circa diciassette anni e sostanzialmente sovrapponibili a supplenze su organico di diritto. Chiedevano quindi l'accertamento della subordinazione, il riconoscimento della progressione economica spettante ai dipendenti a tempo indeterminato e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande, ritenendo applicabile la disciplina speciale per i lavoratori socialmente utili e non quella del d.lgs. n. 276/2003, escludendo altresì che fosse stata provata la subordinazione, salvo che per due lavoratrici e per alcuni anni scolastici, senza comunque riconoscere i danni e la progressione economica. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, assumendo che l'assenza del progetto specifico rendesse nullo il contratto e imponesse la conversione; 2) falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che mancavano le esigenze temporanee e che la durata ultradecennale dei rapporti imponeva il risarcimento; 3) violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 3 Cost., per l'erronea esclusione della subordinazione nonostante l'inserimento stabile e le mansioni identiche a quelle del personale ATA; 4) violazione del principio di supremazia della legge sugli accordi sindacali, perché l'accordo del 30.09.2002 non avrebbe potuto legittimare la reiterazione dei contratti; 5) violazione dell'art. 421 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valorizzato la documentazione e per non avere disposto d'ufficio l'istruzione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato anziché presso l'Avvocatura Generale, ma ha ritenuto non necessario disporne la rinnovazione poiché l'inammissibilità del ricorso rendeva superfluo l'adempimento. Nel merito dei motivi, ha osservato che il primo motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sull'applicazione dell'art. 6 d.lgs. n. 81/2000 e della normativa attuativa speciale, non del d.lgs. n. 276/2003; che il secondo, il terzo e il quinto motivo miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità; che il quarto motivo era privo di specifiche censure di legge e comunque non coglieva la reale motivazione della Corte d'appello, la quale non aveva attribuito all'accordo sindacale efficacia derogatoria, ma solo attuativa della disciplina speciale. È stata inoltre disposta, se dovuta, la corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 81/2000

    "Le amministrazioni pubbliche ... possono ... affidare ... le attività ... per la stessa durata ivi prevista"

    norma speciale che disciplina l'affidamento di attività ai soggetti già impegnati in lavori socialmente utili, con ambito applicativo peculiare e non sovrapponibile alla disciplina del lavoro a progetto del d.lgs. n. 276/2003; non pone limiti al rinnovo dei contratti nei termini affermati dalla Corte

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato come norma che esclude in via generale l'applicabilità del decreto alle pubbliche amministrazioni, salvo specifiche deroghe non dedotte in modo pertinente

  • artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003

    ritenuti inconferenti rispetto alla fattispecie, perché il rapporto era regolato da una disciplina speciale diversa

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità del ricorso a forme di lavoro flessibile e il diritto al risarcimento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento in fatto della subordinazione

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti quale parametro della durata massima dei rapporti flessibili, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità della censura

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per sostenere la subordinazione, ma la relativa censura è stata reputata inammissibile perché volta a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito

  • art. 3 Cost.

    la sua dedotta violazione non è stata scrutinata nel merito perché non proposta mediante specifica questione di legittimità costituzionale delle norme attuative

  • art. 421 c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile sia perché ancora diretta a contestare la valutazione probatoria, sia perché non risultava allegato che i poteri officiosi fossero stati effettivamente sollecitati

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale norma sul ricorso per cassazione, ma la Corte ha qualificato i motivi come inammissibili per difetto di confronto con la sentenza impugnata o per improprio tentativo di rivalutazione del merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per porre a carico dei ricorrenti, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è fondata su una disciplina speciale diversa da quella invocata in cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi effettiva e con le norme realmente applicate dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di riqualificazione dei fatti, poiché l'accertamento della subordinazione e, più in generale, l'apprezzamento delle prove appartengono al giudice di merito.
  • L'assenza di specifica indicazione dei documenti su cui si fonda la censura, della loro localizzazione e del loro contenuto integra un autonomo profilo di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La deduzione di violazioni costituzionali non può essere proposta in modo diretto come motivo di ricorso per cassazione se non si traduce nell'allegazione di una questione di legittimità costituzionale delle norme applicative pertinenti.
  • Il potere istruttorio d'ufficio del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. non può essere invocato utilmente in cassazione se non si allega che esso sia stato previamente sollecitato e se la censura mira, in realtà, a contestare la valutazione delle prove già acquisite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non necessaria la rinnovazione della notifica nulla eseguita presso l'Avvocatura distrettuale invece che presso l'Avvocatura generale dello Stato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
  • Se il giudice di merito accerta che un rapporto di collaborazione è rimasto entro la disciplina speciale applicabile alla pubblica amministrazione e non è stato provato l'assoggettamento pieno al potere direttivo e disciplinare, non può essere automaticamente invocata la conversione sulla base della sola lunga durata del rapporto o dell'inserimento organizzativo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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