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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23396/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il docente aveva chiesto il risarcimento del danno assumendo che l'amministrazione scolastica avesse abusivamente reiterato, per circa dieci anni, contratti di supplenza a termine sempre presso lo stesso istituto e sulla stessa cattedra, per un arco temporale complessivo superiore a 36 mesi. A suo dire, le supplenze formalmente qualificate come su organico di fatto, brevi, temporanee o sino alla nomina dell'avente diritto avrebbero mascherato in realtà un fabbisogno stabile e permanente, tale da integrare l'uso distorto del termine in violazione dell'art. 4 l. n. 124/1999, della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Con i cinque motivi di ricorso ha sostanzialmente censurato la Corte d'appello per: (i) aver limitato il computo alle sole supplenze fino al termine dell'anno scolastico e a quelle sino alla nomina dell'avente diritto, escludendo altre supplenze annuali o ripetute sulla stessa cattedra; (ii) aver ritenuto non valorizzabile una supplenza dell'a.s. 2011/2012 per l'orario ridotto, senza considerare che l'orario complessivo era superiore a quanto indicato; (iii) aver qualificato come non rilevanti le altre supplenze brevi o su organico di fatto; (iv) aver affermato l'assenza di allegazione e prova dell'uso distorto delle supplenze, omettendo di percepire il contenuto del ricorso introduttivo e del certificato di servizio; (v) aver negato rilievo indiziario alle circostanze dedotte, senza considerare che il Ministero non aveva indicato il titolare della cattedra e che, secondo la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, tali elementi sarebbero stati idonei a dimostrare la vacanza del posto e l'abuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o dell'art. 115 c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale documentale compiuta dai giudici di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che alcune questioni, come il richiamo all'art. 40 l. n. 449/1997 sulla nomina dell'avente diritto sino al termine delle lezioni, non risultavano trattate nella sentenza impugnata e avrebbero richiesto nuovi accertamenti di fatto. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 124/1999

    Richiamato come norma che disciplina le supplenze scolastiche; la Corte ribadisce che la sua applicazione va verificata sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e che, per le supplenze su organico di fatto o temporanee, l'abuso non è configurabile automaticamente, ma solo se il lavoratore allega e prova un uso improprio e distorto del potere organizzativo.

  • clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È richiamata quale parametro euro-unitario contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte ne esclude la diretta violazione sulla base delle censure proposte, ritenendo che esse attacchino l'accertamento di fatto e non la corretta sussunzione giuridica.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Invocato come disposizione sul ricorso ai contratti flessibili nella pubblica amministrazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibili le doglianze dirette a contestare la valutazione del fatto compiuta dalla Corte territoriale.

  • art. 40 l. n. 449/1997

    Il ricorrente lo richiama per sostenere che la nomina dell'avente diritto poteva avvenire sino all'ultimo giorno di lezione; la Corte osserva che la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e che la sua introduzione avrebbe richiesto nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di tale norma è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite, oppure contenuti informativi non riconducibili alle prove in atti; nel caso concreto, la Corte territoriale ha invece utilizzato il certificato di servizio prodotto dalle parti, sicché la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo ex n. 3 non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle risultanze istruttorie; se la censura mira a una diversa lettura del materiale probatorio, essa esula dal vizio di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte precisa che i vizi denunciabili ai sensi del n. 4 devono riguardare effettivi errori processuali o l'uso di prove inesistenti/non acquisite; non è possibile veicolare con tale norma una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo invocato dal ricorrente; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia negato in astratto la possibilità di ricorrere alle presunzioni, osservando che essa ha semplicemente valutato le circostanze offerte senza ravvisarle idonee a dimostrare l'abuso.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato per sostenere la gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte ribadisce che la censura non coglie la ratio della sentenza, la quale non ha impostato il proprio ragionamento su una presunzione negativa ma sulla insufficienza, in concreto, degli elementi dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti, mai acquisite o non introdotte dalle parti; non ricorre quando il giudice attribuisca alle prove ritualmente prodotte un significato non condiviso dal ricorrente.
  • In tema di supplenze scolastiche, l'abusiva reiterazione non può essere desunta automaticamente dalla mera successione dei contratti o dalla loro durata: occorre allegare e provare, in concreto, un uso improprio o distorto del potere organizzativo, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e unionale.
  • La sussistenza della vacanza del posto e la riconducibilità della supplenza all'organico di diritto sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura dei documenti a quella compiuta in sentenza.
  • L'uso del ragionamento presuntivo richiede che la censura investa realmente la valutazione degli indizi svolta dal giudice di merito; non è sufficiente opporre in cassazione una diversa combinazione dei medesimi elementi fattuali.
  • Quando una questione giuridica non risulta affrontata nella sentenza impugnata e la sua introduzione richiederebbe nuovi accertamenti di fatto, la relativa doglianza non può essere utilmente proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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