Cassazione Civile, Ordinanza n. 23480/2026 del 18/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere prestato attività domestica in favore di un uomo, dal gennaio 2009 al maggio 2019, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato domestico e il pagamento di differenze retributive e ulteriori competenze. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello, invece, sulla base delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto provata l'assistenza notturna e la pulizia del giardino, qualificando il rapporto come subordinato per l'assoggettamento della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi, oltre a violazione dell'art. 2094 c.c.; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita mancanza di motivazione sulla quantificazione dell'orario, della quantità e qualità del lavoro; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il riconoscimento di somme per festività non godute, tredicesima e ferie non godute senza adeguata motivazione e prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione, perché il percorso argomentativo della Corte territoriale era comunque percepibile e non ricorreva alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure formulate ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., perché miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e non individuavano un vero fatto storico decisivo omesso. Parimenti inammissibili sono state ritenute le doglianze di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché dirette a contestare la valutazione delle testimonianze e non l'uso di prove non dedotte o l'applicazione di regole legali di prova. La sentenza di appello è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione va accertata in base agli indici del potere direttivo e disciplinare; tuttavia in cassazione non è consentito riesaminare il merito della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È deducibile la nullità della sentenza solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione in senso materiale o se la motivazione è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione; non è richiesto che dia conto di ogni risultanza probatoria.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
La violazione si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o disconosce la regola di disponibilità delle prove; non basta dissentire dalla valutazione delle prove acquisite.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in casi in cui la legge impone diversa regola di valutazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Per il vizio ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Le allegazioni sul fatto omesso devono essere specificamente localizzate negli atti processuali e nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile solo per anomalie radicali, cioè quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o sia oggettivamente incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica o non convinca la parte soccombente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, effettivamente trascurato, discussione processuale sul medesimo e decisività in senso stretto; non consente di rivalutare le prove o di ottenere un nuovo giudizio di merito.
- La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il peso attribuito alle testimonianze o ad altri mezzi istruttori; essa è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite al processo o attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto.
- L'accertamento della subordinazione, quando fondato sulla valutazione delle prove testimoniali e degli indici fattuali, resta in larga misura apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione se la ricostruzione dei fatti è logicamente comprensibile.
- Nel ricorso per cassazione occorre rispettare rigorosamente gli oneri di specificazione e localizzazione degli atti e dei fatti dedotti, altrimenti la censura è inammissibile.
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