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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7854/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la statuizione di confisca della somma di danaro posta in sequestro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 240 cod. pen.; sosteneva che la sentenza non indicava le ragioni e gli elementi in base ai quali la confisca era stata disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca della somma di denaro in sequestro, eliminando la statuizione ablativa. La Corte ha ricordato che, anche in caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e dopo le modifiche all'art. 445 c.p.p., il giudice deve comunque motivare adeguatamente la confisca alla luce dei presupposti di legge (nexus di pertinenzialità con l'illecito e finalità di impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; la Corte ricorda che anche quando la pena è concordata su richiesta delle parti il giudice deve motivare quando dispone misure ablative.

  • art. 445 cod. proc. pen. (comma 1)

    Richiamata la modifica introdotta dalla legge n. 134/2003: pur con il regime speciale del giudicato, la disposizione impone al giudice di motivare la decisione, compresa l'eventuale confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma che regola la confisca per delitti; la Corte richiede che la confisca sia motivata sulla base dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra beni e reato e sulla finalità di impedire l'uso per nuovi fatti criminosi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale sostanziale richiamata come fattispecie contestata (illecito in materia di sostanze stupefacenti) per il quale è stata applicata la pena.

  • legge n. 134/2003 art. 2

    Modifica della disciplina processuale (art. 445 c.p.p.) citata dalla Corte per spiegare l'attuale campo di applicazione delle misure ablative nel giudizio di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Quando in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice dispone la confisca, deve comunque fornire una motivazione specifica e adeguata che dimostri il nesso di pertinenzialità tra i beni e l'illecito e l'idoneità della misura a prevenire nuovi reati.
  • L'omissione di questi elementi motivazionali sulla confisca determina l'annullamento della sola statuizione ablativa da parte della Cassazione, anche senza rinvio, se manca il necessario supporto probatorio e logico-normativo.
  • La confisca di denaro deve essere collegata in modo chiaro all'illecito (provento, prezzo o strumento del reato); prove e ragionamenti utili a dimostrare tale collegamento devono risultare dalla sentenza.
  • Il ricorso avverso la confisca può avere successo anche se la condanna sostanziale è confermata, purché il vizio riguardi esclusivamente la motivazione della misura ablativa.
  • In casi simili, difensore e giudice dovrebbero esplicitare (e documentare) gli elementi fattuali e giuridici che giustificano la confisca per evitare l'annullamento parziale in sede di legittimità.

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