Cassazione Penale, Sentenza n. 7816/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li aveva dichiarati colpevoli di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1, poi dichiarato estinto per prescrizione in Appello), di concorso in plurime rapine aggravate, sequestri di persona e violazioni della legge sulle armi (capi 2-14). I motivi principali di doglianza riguardavano: 1) la valutazione delle prove testimoniali e l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali usate per le contestazioni (in particolare la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta dall'appellante PM e la presunta violazione dell'art. 6 CEDU); 2) la valorizzazione del traffico telefonico attribuito agli imputati e la configurazione del reato di sequestro di persona in concorso con la rapina; 3) l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di rapina (art. 605 c.p.) per i capi indicati.
La decisione
La Cassazione ha disposto: 1) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente ai reati di cui all'art. 605 c.p. contestati nei capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e, per Cuomo Pasquale, anche il capo 9, perché i reati risultano estinti per prescrizione; 2) annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze limitatamente al capo 14 nei confronti di Cuomo Giovanni, disponendo un nuovo giudizio (e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per entrambi), per carenze motivazionali e per la corretta applicazione dei principi sulla utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali e sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; 3) i ricorsi sono, per il resto, dichiarati inammissibili e restano irrevocabili le residue affermazioni di responsabilità (compresa la valutazione delle violazioni della legge sulle armi, non devolute in cassazione). La Corte ha inoltre richiamato e applicato i principi della CEDU e della giurisprudenza interna in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, uso delle ricognizioni pre-processuali e della "motivazione rafforzata" quando l'appello ribalta una assoluzione di primo grado.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Procedura svolta nelle forme previste dalla norma di proroga/semplificazione emergenziale citata; richiamata solo come dato procedurale sull'istruttoria
Norma che disciplina il reato di rapina: la Corte ha accertato l'intervenuta prescrizione per specifici capi e ha annullato le condanne limitatamente a quei reati
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis
Prevede che, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice disponga la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte precisa i limiti e le condizioni di applicazione (decisività della prova dichiarativa, valutazione di ammissibilità dei motivi, necessita' di motivazione rafforzata)
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
art. 500, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali in caso di accertata coartazione del testimone; la Corte richiama che le ricognizioni/preliminari sono utilizzabili se il testimone in dibattimento conferma il riconoscimento o spiega l'impossibilità di reiterarlo
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Principio del giusto processo: la riforma in appello di un'assoluzione basata su prove dichiarative decisive richiede, per rispetto dell'art. 6, l'esame diretto dei testimoni o, in alternativa, motivazione e garanzie che giustifichino la mancata rinnovazione
giurisprudenza della Corte EDU e Sezioni Unite della Cassazione
Corte EDU, caso Bricmont c. Belgio et al.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano) e altre pronunce
Richiamati principi consolidati: la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale quando l'appello PM si fonda su diversa valutazione di testimonianze decisive; eccezioni quando il primo giudice ha travisato la prova per omissione/invenzione/falsificazione; obbligo di motivazione 'rafforzata' in caso di riforma in appello dell'assoluzione
Massime di principio
- Se il pubblico ministero propone appello avverso una assoluzione fondata su prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello è tenuto a valutare l'ammissibilità dei motivi e, se la prova dichiarativa è decisiva e ritenuta erroneamente valutata, deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; la mancata rinnovazione senza giustificato motivo può violare l'art. 6 CEDU
- Quando la riforma in appello si basa su una diversa valutazione delle prove dichiarative, il giudice d'appello deve fornire una motivazione "rafforzata", confutando i principali argomenti della motivazione assolutoria di primo grado
- Un riconoscimento operato nella fase delle indagini preliminari può essere utilizzato in dibattimento anche se non reiterato, ma soltanto se il teste conferma l'originario riconoscimento o spiega l'impossibilità di reiterarlo per il decorso del tempo; altrimenti la prova non può essere valorizzata senza adeguata ricostruzione e motivazione
- La prescrizione deve essere valutata e dichiarata quando manifesto il suo decorso: la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione se la prescrizione è già maturata; tuttavia, se il ricorso è inammissibile per alcuni capi, la dichiarazione di estinzione non opera automaticamente su quei capi per i quali il ricorso non è stato esaminato
- Il reato di sequestro di persona può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà perdura oltre l'immediato impossessamento della cosa e per un tempo apprezzabile, indipendentemente dal fatto che la privazione sia funzionale alla consumazione immediata della rapina
- La mera attribuzione di utenze telefoniche a imputati richiede elementi probatori che dimostrino la loro effettiva disponibilità; contestazioni generiche sul traffico telefonico senza specificità possono essere considerate non sufficienti
- In caso di rinvio per nuovo giudizio la Corte d'Appello chiamata dovrà conformarsi ai principi richiamati dalla Cassazione: rinnovazione delle prove dichiarative quando necessaria, motivazione rafforzata e colmatura dei vuoti motivazionali segnalati
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