Cassazione Penale, Sentenza n. 7821/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di una cassetta metallica contenente attrezzi da lavoro, deducendo: 1) violazione del divieto di ne bis in idem, sostenendo che gli stessi beni erano già stati giudicati in altra sentenza irrevocabile e che tutti i beni sarebbero stati acquisiti con una sola azione nonostante provenissero da furti differenti; 2) vizio di motivazione perché la Corte non avrebbe spiegato la condotta materiale dellimputato e la sua distinzione rispetto alla ricettazione per altri beni per cui era già stato condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che il ricorrente non avesse provato che lacquisizione dei vari beni fosse avvenuta con una unica azione; ha confermato implicitamente la responsabilità per ricettazione ritenendo che il possesso ingiustificato di più beni di provenienza furtiva dimostri il dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
principio del ne bis in idem
La Corte ha ritenuto che il divieto di ne bis in idem non operi se i fatti sono distinti per tempo e per soggetti offesi; il ricorrente non ha dimostrato che le acquisizioni di beni rientrassero in ununica azione coincidente con precedenti condanne
giurisprudenza: Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012 (Pomella)
Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella
Richiamata per affermare che il possesso di cose di provenienza furtiva, senza giustificazione, consente di inferire la consapevolezza della provenienza delittuosa e quindi il dolo richiesto per la ricettazione
Massime di principio
- Per contestare una pluralità di condanne per ricettazione invocando il ne bis in idem, il ricorrente deve provare che tutti i beni siano stati acquisiti con una unica azione fattuale; la semplice coesistenza di beni illeciti nella disponibilità non basta a configurare ununica azione
- Il possesso ingiustificato di piu beni chiaramente di provenienza furtiva può essere valutato come prova del dolo della ricettazione quando il soggetto non offre spiegazioni credibili
- In sede di cassazione le doglianze generiche e prive di puntuale allegazione di fatti determinanti sono dichiarate inammissibili; è necessario indicare date, circostanze e concatenazione cronologica che rendano verosimile la tesi difensiva
- La declaratoria di inammissibilita può comportare condanna alle spese e, nei casi di colpa nellinsorgere dellinammissibilita, allobbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
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