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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7822/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: (1) la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., con censura sull'asserita inversione dell'onere probatorio e omessa valutazione dei dati probatori; (2) il diniego del riconoscimento del reato continuato (art. 81 c.p.), lamentando un errore nella ricostruzione temporale dei fatti: secondo la difesa la distanza temporale fra i due episodi sarebbe di 11 giorni (21/06/2015 e 02/07/2015) e non di circa due mesi come ritenuto dai giudici di merito, il che inciderebbe sulla sussistenza del vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la Corte territoriale aveva valutato negativamente l'applicazione della particolare tenuità in ragione del valore della cosa (una BMW non di scarso valore) e della personalità dell'imputato, cui erano pertinenti precedenti specifici. Ha invece accolto il secondo motivo: l'errata valutazione del parametro temporale ha inciso sulla valutazione della continuazione. Conseguenze pratiche: (i) il capo relativo al reato previsto dall'art. 707 c.p. è stato annullato senza rinvio perché estinto per prescrizione; (ii) l'affermazione di responsabilità relativa al reato di ricettazione (art. 648 c.p.) è stata dichiarata irrevocabile; (iii) è stato annullato con rinvio il trattamento sanzionatorio relativo al reato per essere ricalcolato da altra sezione della Corte d'appello di Roma (quindi nuova valutazione della pena tenendo conto della possibile ricostruzione della continuazione).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ha richiamato la distinzione fra comma primo e comma secondo: la circostanza attenuante della particolare tenuità non va valutata solamente sul valore della cosa ma anche su elementi soggettivi e oggettivi del caso concreto (es. personalità e precedenti dell'imputato); nel caso di specie la tenuità è stata esclusa per il valore del bene e per i precedenti specifici.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda il concetto di reato continuato; la Corte ha ritenuto che l'errata determinazione del parametro temporale tra i reati può inficiare la valutazione dell'esistenza del vincolo di continuazione e imporre la rivalutazione del caso in grado di merito.

  • art. 707 cod. pen.

    Il capo relativo a questo reato è stato dichiarato estinto per prescrizione; la norma è stata richiamata quale fattispecie penalmente rilevante la cui pretesa sanzionatoria è stata soppressa dalla prescrizione.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 33510 del 07/07/2010, Liccardo Grasso)

    l'espressione "fatto di particolare tenuità", di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., va riferita non esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento o dell'esclusione della circostanza attenuante

    La Corte di legittimità ha applicato questo principio per confermare che la tenuità si valuta complessivamente e che i precedenti dell'imputato possono ostare al riconoscimento dell'attenuante.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 2) va valutata globalmente: non solo il valore del bene ma anche elementi soggettivi (personalità, precedenti) e oggettivi possono escluderla.
  • Per il riconoscimento del reato continuato (art. 81 c.p.) il parametro temporale è determinante insieme alla omogeneità delle condotte; errori nella determinazione delle date possono inficiare la valutazione e giustificare annullamento o rinvio.
  • La difesa deve documentare concretamente il valore del bene o altri elementi attenuanti se intende fondare sul punto la richiesta di applicazione della particolare tenuità; l'assenza di dati probatori impedisce il riconoscimento dell'attenuante.
  • Se un capo di imputazione è estinto per prescrizione la Cassazione può annullare senza rinvio quel capo; se invece la responsabilità è stata già accertata definitivamente, la Cassazione può limitarsi a rinviare la determinazione del trattamento sanzionatorio a diverso collegio.
  • In impugnazione non è sufficiente riproporre argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito senza nuovi elementi: tali censure possono essere dichiarate manifestamente infondate.

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