Cassazione Penale, Sentenza n. 7817/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rinaldi impugnava la sentenza di condanna per il reato di appropriazione indebita, deducendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato (contestando la qualificazione dei fatti e la valutazione delle prove) e, in subordine, chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more del deposito della sentenza di appello. Il ricorrente ha riproposto doglianze già esaminate e motivate dalle decisioni di merito, senza fornire la specificità richiesta dalla legge. La Corte di appello aveva ritenuto, condividendo il Tribunale, che l'imputato, quale amministratore di fatto della RR Costruzioni, non avesse restituito i veicoli oggetto di due contratti di leasing nonostante la risoluzione e le richieste di restituzione; tale conclusione era fondata su documenti e su testimonianze ritenute attendibili (Sonia Renzi e Roberto Pietropaoli). Inoltre il ricorso sollevava questioni sulla prescrizione calcolata rispetto al deposito della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile: i motivi sono stati ritenuti in parte manifestamente infondati e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., essendo meramente reiterativi. La Corte ha confermato che le risultanze probatorie (documentali e testimoniali) giustificavano la condanna per appropriazione indebita. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ricordato che il dies a quo per il computo è la lettura del dispositivo della sentenza che rende la decisione non più modificabile, e non il successivo deposito della motivazione, pertanto non è stata dichiarata l'estinzione del reato. Per l'inammissibilità totale del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sentenza resa con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Richiamata la forma di procedere prevista dalla norma per il processo, menzionata in apertura degli atti; non incide sul merito della decisione.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Richiesta la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi in parte carenti di tale specificità (motivi meramente reiterativi).
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Individua i vizi di motivazione e la necessità di indicare con precisione le ragioni del ricorso; la Corte ha qualificato i motivi come privi della specificità richiesta.
Norma sulla declaratoria di non punibilità (es. prescrizione); la Corte ha rilevato che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione del reato sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie per la colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per la significativa colpa.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014 e altre)
Sez. 2, n. 46261/2019; Sez. 7, n. 38143/2014; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 e successive
Conferma il principio che il termine iniziale per il computo della prescrizione è la lettura del dispositivo e che l'inammissibilità del ricorso non consente di far maturare efficacia di impugnazione utile per dichiarare cause di non punibilità sorte dopo la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: motivi meramente reiterativi o che non affrontano concretamente le argomentazioni della corte di appello sono generalmente inammissibili.
- Le valutazioni di merito fondate su documenti e testimonianze ritenute attendibili dalla corte di appello sono difficilmente sovvertibili in cassazione se non viene proposta una specifica e fondata censura di diritto.
- Per il computo della prescrizione del reato rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza che rende la decisione non più modificabile, non il successivo deposito della motivazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Cassazione non può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
- Proporre ricorsi infondati o privi di specificità può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi è opportuno valutare attentamente la fondatezza e la precisione delle censure prima di impugnare.
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