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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15797/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava una strada catastalmente intestata alla società attrice, posta a servizio di edifici dalla stessa costruiti e poi venduti a terzi con riserva di proprietà della strada. Il Comune aveva adottato due determinazioni dichiarando l'uso pubblico della strada; la società aveva quindi chiesto l'accertamento negativo dell'esistenza di una servitù di uso pubblico o di altro diritto di uso pubblico e la dichiarazione di nullità degli atti comunali. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e dichiarato inammissibile la riconvenzionale del Comune diretta ad accertare la servitù di uso pubblico. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo insussistenti gli elementi idonei a dimostrare l'uso pubblico della strada. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa e violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto superata la presunzione di pubblicità della strada inserita negli elenchi delle pubbliche vie senza adeguato approfondimento; (2) nullità della sentenza per omessa/insufficiente motivazione e violazione delle norme sulla c.t.u., lamentando il rigetto della richiesta di rinnovo della consulenza tecnica; (3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione delle norme sulla servitù di uso pubblico, assumendo che la strada dovesse considerarsi pubblica per gli interventi comunali di manutenzione e per la presenza di infrastrutture di servizio, nonché per l'asserita adesione acritica alle conclusioni del c.t.u.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e coerente nel valorizzare gli elementi da cui desumere l'assenza di una servitù di uso pubblico. Ha inoltre escluso che la sola presenza di sottoservizi o l'inserimento della strada negli elenchi delle vie pubbliche bastassero a dimostrare l'uso pubblico della superficie stradale, in mancanza di riscontri fattuali univoci. Ha infine reputato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a sollecitare un nuovo esame del merito e delle prove. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso non possono essere utilizzati per ottenere un nuovo giudizio di merito o per denunciare in cassazione una mera insufficienza motivazionale non più deducibile nei termini prospettati.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità per difetto di motivazione è inammissibile quando la decisione impugnata presenta una motivazione adeguata e comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere idonea a rendere intellegibile il percorso decisorio; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o utilizza prove non dedotte o fuori dai limiti di legge, non quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni possono essere valutate dal giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 22 L. n. 2248/1865 all. F

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla pubblicità della strada, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    La censura sulla consulenza tecnica è stata ritenuta generica e non idonea a fondare una violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento impugnato è stata considerata sufficiente ai fini del parametro costituzionale.

  • art. 196 c.p.c.

    La richiesta di rinnovo della c.t.u. è stata giudicata generica e non necessaria, in presenza di una motivazione congrua sulle ragioni di condivisibilità dell'elaborato peritale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia non è stata ritenuta fondata.

  • art. 825 c.c.

    La Corte ha ribadito che la servitù di uso pubblico richiede l'accertamento di elementi complessivi e oggettivi idonei a dimostrare la destinazione della strada all'uso collettivo.

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato in relazione alla nozione di servitù, ma la Corte ha escluso che gli elementi dedotti bastassero a provare la servitù di uso pubblico.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accertamento della servitù di uso pubblico.

  • d.lgs. n. 285/1992

    Il richiamo al codice della strada è stato considerato generico e non idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 8 L. n. 126/1958

    L'inserimento della strada negli elenchi delle vie pubbliche ha natura meramente dichiarativa e può essere superato dalla prova contraria della natura privata del bene.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conformità delle decisioni di merito rende operante la preclusione al controllo sulla motivazione nei limiti dedotti dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di insufficiente motivazione non è più deducibile nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'iscrizione di una strada negli elenchi delle vie pubbliche ha valore meramente dichiarativo e non prova da sola la costituzione di una servitù di uso pubblico, potendo essere superata da elementi fattuali contrari che attestino la natura privata del bene.
  • La servitù di uso pubblico su una strada richiede una valutazione complessiva di indici oggettivi di destinazione all'uso collettivo; la presenza di sottoservizi o di interventi isolati dell'ente non implica automaticamente l'uso pubblico della superficie stradale.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove, delle presunzioni e delle risultanze tecniche: le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il solo apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, ma solo in caso di uso di prove non dedotte, fuori dei limiti legali o trattate come prove legali in modo erroneo.
  • La richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica e sorretta da concreti rilievi sulle criticità dell'elaborato; una censura generica non impone al giudice di disporre una nuova CTU.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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